Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/62: Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio · 16 pagine
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1. Principi dell’avamprogetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Cronistoria
L’imposizione secondo il dispendio fa parte da numerosi anni del sistema fiscale svizzero caratterizzato dal federalismo. Nel 1862, primo fra tutti i Cantoni, il Cantone di Vaud ha offerto uno speciale genere di imposizione agli stranieri senza attività lucrativa in considerazione dei propri interessi turistici ed economici. Il Cantone di Ginevra conosce l’imposizione secondo il dispendio dal 1928 e la Confederazione dal 19341. La «data di nascita» dell’imposizione secondo il dispendio è tuttavia il 10 dicembre 1948, allorquando i Cantoni, con la firma del «Concordato intercantonale sul divieto di convenzioni fiscali», si sono accordati su ordinamenti uniformi nell’applicazione dell’imposizione secondo il dispendio, seguiti dopo poco meno di un anno dalla Confederazione. Il Concordato perseguiva principalmente l’obiettivo di attenuare la lotta concorrenziale che si era fortemente acuita tra Cantoni e Comuni, perché la molteplicità degli ordinamenti cantonali aveva prodotto disposizioni legali molto diverse nella prima metà del ventesimo secolo. Simultaneamente il Concordato conteneva anche una normativa che conferiva ai Cantoni concordatari la competenza di accordare agevolazioni fiscali disciplinate per legge a determinati gruppi di contribuenti. Rientra in tale ambito l’imposizione secondo il dispendio.
Il 14 dicembre 1990 l’imposizione secondo il dispendio è stata infine accolta nella legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14).
1.1.2 Legislazione in vigore
Gli articoli 14 LIFD e 6 LAID costituiscono le basi legali dell’imposizione secondo il dispendio. Il contenuto di queste due disposizioni è identico nei loro punti essenziali. Conformemente all’articolo 14 LIFD le persone fisiche che, per la prima volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fiscale in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa, hanno il diritto di pagare, invece dell’imposta sul reddito, un’imposta calcolata sul dispendio fino alla scadenza del periodo fiscale in corso. Nei Cantoni l’imposizione secondo il dispendio sostituisce, oltre all’imposta sul reddito, anche l’imposta sulla sostanza. In ambito di imposta federale diretta i cittadini stranieri possono beneficiare dell’imposizione secondo il dispendio anche oltre l’anno di arrivo in Svizzera a condizione che adempiano le altre esigenze. I Cantoni sono liberi di accordare o no l’imposizione secondo il dispendio oltre l’anno di arrivo in Svizzera. Con l’eccezione del Cantone di Zurigo2 tutte le legislazioni fiscali cantonali prevedono l’imposizione secondo il dispendio dei cittadini stranieri oltre l’anno di arrivo in Svizzera.
L’imposta secondo il dispendio è calcolata secondo il dispendio del contribuente, del coniuge, dei figli sotto la sua autorità parentale e di altre persone che vivono in Svizzera a suo carico. In merito vanno presi in considerazione tutti i costi a prescindere dal fatto che insorgano in Svizzera o all’estero. La somma di queste spese effettive deve almeno corrispondere, per quanto riguarda l’imposta federale diretta3, al quintuplo della pigione o del valore locativo dell’abitazione propria per il contribuente con economia domestica propria o al doppio della pensione annua per il vitto e l’alloggio per gli altri contribuenti. Non può essere fatta valere nessuna deduzione.
1 Cfr. Bernasconi, Marco (1983) Die Pauschalbesteuerung. Zurigo: Schulthess Polygraphischer Verlag. 2 Nel Cantone di Zurigo l’imposizione secondo il dispendio è stata abrogata a contare dal 1.1.2010. 3 Ordinanza del 15 marzo 1993 sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta; RS 642.123.