Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/62: Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio · 16 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

4. Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità e legalità

Conformemente all’articolo 127 capoverso 2 Cost. in ambito di riscossione dell’imposta vanno osservati i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica.

La dottrina esprime giudizi controversi sulla questione se l’imposizione secondo il dispendio corrisponda a queste esigenze costituzionali. Da un canto si fa valere che l’utile in termini economici dell’imposizione secondo il dispendio e la praticabilità dell’imposizione di persone straniere legittimerebbe una deroga ai principi di cui all’articolo 127 capoverso 2 Cost. A questo ragionamento si oppone d’altro canto che l’imposizione secondo il dispendio provocherebbe una «discriminazione dei contribuenti svizzeri» che non può ogni caso essere giustificata dai soli interessi fiscali15.

Il Consiglio federale giudica come segue la questione della costituzionalità:

Non si può invero contestare che l’imposizione secondo il dispendio permetta che contribuenti la cui capacità economica è pressoché uguale siano diversamente tassati a causa della loro nazionalità. Questa deroga al principio dell’imposizione secondo la capacità economica può nondimeno essere giustificata come segue:

- Gli interessi meramente fiscali non possono invero giustificare una diversa imposizione.

L’utile in termini economici dell’imposizione secondo il dispendio (vedi n. 1.1.3 qui sopra) costituisce tuttavia un interesse pubblico che in caso di strutturazione proporzionata dell'imposizione secondo il dispendio consente di giustificare talune disparità di trattamento. Il legislatore federale e i Cantoni sono sempre partiti da questa importanza economica – peraltro diversamente rilevante a seconda delle regioni – e quindi da un interesse pubblico preponderante. Gli ordinamenti esteri dei nostri Paesi limitrofi e dell’UE – che prevedono in parte un’imposizione più generosa degli stranieri – si fondano sulle medesime motivazioni.

- La disparità di trattamento è proporzionata nella misura in cui in ogni caso determinati

proventi lordi ritratti in Svizzera sono tassati con la tariffa ordinaria e i redditi da attività lucrativa conseguiti all’estero soggiacciono inoltre regolarmente a un’imposta alla fonte all’estero, ragione per cui (a seconda della convenzione di doppia imposizione) essi non potrebbero comunque più essere tassati in Svizzera. Si può piuttosto partire dal presupposto che le disparità di trattamento fiscale fra cittadini svizzeri e cittadini stranieri a forte reddito, legate all’imposizione secondo il dispendio, si situino entri limiti sostenibili.

- L’inasprimento delle disposizioni legali relative alla concessione dell’imposizione secondo

il dispendio proposto d’ora in poi contribuisce notevolmente a una migliore presa in considerazione del principio dell’imposizione secondo la capacità economica e anche alla tutela del principio di proporzionalità inteso come accettabilità di un diverso trattamento dei cittadini svizzeri e dei cittadini stranieri in condizioni economiche analoghe, senza che si possa parlare di una «discriminazione dei contribuenti svizzeri».

4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali della Svizzera non sono toccati dalla proposta di ristrutturazione dell’imposizione secondo il dispendio. Anche nel quadro della revisione proposta rimane in particolare ulteriormente applicabile l’imposizione modificata secondo il dispendio, come prevista da alcune convenzioni di doppia imposizione (vedi n. 1.3.). La revisione non è contraria alla legislazione dell’UE in quanto quest’ultima non prevede alcuna armonizzazione dell’im-

15 Cfr. U. Cavelti, Besteuerung nach dem Aufwand, in IFF, Forum für Steuerrecht, 2010/2, pag. 144 segg. con ulteriori rinvii.