Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/62: Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio · 16 pagine

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Come finora rientra nel potere d’apprezzamento dei Cantoni stabilire se essi intendono autorizzare o no l’imposizione secondo il dispendio. Nell’affermativa il Cantone è vincolato all’articolo 6. Attualmente tutti i Cantoni – tranne quello di Zurigo11– prevedono l’imposizione secondo il dispendio.

Capoversi 2 e 3

Conformemente alla legislazione in vigore i Cantoni sono liberi di stabilire il dispendio (basi di calcolo). La maggior parte dei Cantoni si rifanno comunque all’ordinanza del Consiglio federale sull’imposizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta e stabiliscono quale limite minimo il quintuplo del valore locativo o della pigione. In alcuni Cantoni esiste inoltre un limite inferiore sotto forma di importo in franchi. La legislazione in vigore prevede tuttavia anche in questo caso un’imposizione minima in base a determinati proventi lordi, analoga a quella dell’articolo 14 capoverso 3 LIFD (nuovo cpv. 2).

Costituisce una novità il fatto che ai Cantoni è ora prescritta la presa in considerazione di determinati limiti minimi. Su questo punto centrale dell’imposizione secondo il dispendio deve intervenire un’uniformazione.

L’articolo 6 capoverso 2 stabilisce in maniera analoga all’articolo 14 capoverso 2 LIFD determinati valori minimi. Anzitutto anche i Cantoni devono fissare un importo minimo in franchi. In tal modo è possibile tenere conto della diversa situazione nei Cantoni, in particolare per quanto riguarda i costi di alloggio. D’altra parte il dispendio a livello mondiale deve corrispondere almeno al settuplo del valore locativo o della pigione oppure al triplo del prezzo della pensione annua per il vitto e l’alloggio. Infine, la somma di determinati proventi costituisce un ulteriore valore minimo. Per il resto si vedano le spiegazioni dell’articolo 14 capoverso 2 LIFD.

Per motivi formali un apposito capoverso stabilisce d’ora in poi che l’imposta è calcolata in base alla tariffa ordinaria.

Capoverso 4

L’inclusione dell’imposta sulla sostanza nell’imposizione secondo il dispendio è oggetto di una regolamentazione molto differenziata nei Cantoni. I Cantoni devono poter ulteriormente fissare liberamente l’inclusione dell’imposta sulla sostanza. Essi sono però anche tenuti a disciplinare esplicitamente nella legislazione cantonale le modalità di compensazione dell’imposta sulla sostanza (in aggiunta all’imposta sul reddito) nell’imposizione secondo il dispendio. La scelta di tali modalità è libera. Una possibilità consisterebbe in aumento adeguato dell’importo che risulta dal capoverso 2 oppure nel calcolo in base al dispendio della sostanza che soggiace all’imposta ordinaria sulla sostanza.

Articolo 72m

Il nuovo ordinamento dell’imposizione secondo il dispendio deve entrare in vigore simultaneamente nella Confederazione e nei Cantoni. Nell’ipotesi contraria ne risultano inutili complicazioni per le autorità, perché a seconda delle circostanze si applicherebbero norme diverse alla fissazione dell’imposta federale diretta e delle imposte cantonali. Ai Cantoni che prevedono in linea di massima l’imposizione secondo il dispendio va impartito un congruo termine per l’attuazione delle nuove norme. Il Consiglio federale ne terrà conto nella fissazione dell’entrata in vigore della presente modifica di legge.

Articolo 78e

Si rinvia alle spiegazioni dell’articolo 205d LIFD.

11 Dal 1° gennaio 2010.