Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/62: Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio · 16 pagine
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ci si fonda sul più elevato di questi tre importi. In genere il settuplo del valore locativo o il triplo del prezzo della pensione annua non superano il limite minimo di 400 000 franchi. Nella prassi si prenderanno in considerazione in maggioranza il dispendio a livello mondiale, il limite minimo di 400’000 franchi o la somma dei proventi lordi.
Capoverso 3
L’imposta accertata sulla scorta delle basi di calcolo di cui al capoverso 2 è calcolata conformemente alla tariffa ordinaria dell’articolo 214 capoversi 1 e 2. Costituisce una novità il rinvio alla tariffa annuale ai sensi dell’articolo 214 capoversi 1 e 1 LIFD (tariffa postumerando) al posto della tariffa biennale ai sensi dell’articolo 36 LIFD (tariffa praenumerendo). Dal periodo fiscale 2003 si applica la sola tariffa annuale con calcolo postumerando.
La precisazione del rinvio all’articolo 214 capoversi 1 e 2 risulta dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, della modifica in ambito di imposizione della famiglia, in conformità della quale si applica d’ora in poi anche una tariffa per la famiglia (art. 2142bisLIFD). Dato che nel contesto dell’imposizione secondo il dispendio non si prendono in considerazione le condizioni personali che legittimano a effettuare deduzioni nella tassazione ordinaria, il rinvio all’articolo 214 capoversi 1 e 2 è destinato a chiarire che all’imposizione secondo il dispendio non si applica la tariffa per la famiglie.
Costituisce altresì una novità il chiarimento secondo il quale si prende in considerazione il dispendio a livello mondiale. Ciò corrisponde alla prassi dell’AFC9. Dato che parte della dottrina10 si esprime a favore della sola presa in considerazione del dispendio in Svizzera, la menzione esplicita del dispendio a livello mondiale fornisce la chiarezza necessaria.
Capoverso 4
Dal profilo del contenuto il capoverso 4 corrisponde senza modificazioni al capoverso 4 in vigore.
Articolo 205d
L’articolo 205d prevede un termine transitorio di 5 anni per le persone che sono già tassate secondo il dispendio al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione. A tali persone continua ad applicarsi l’ordinamento attuale durante 5 anni. Si garantisce in tal modo la tutela della fiducia offrendo simultaneamente agli interessati il tempo necessario per adeguarsi alla nuova situazione.
Questo ordinamento si applica soltanto ai cittadini stranieri poiché già in virtù della legislazione in vigore i cittadini svizzeri possono essere tassati secondo il dispendio nel solo anno del loro arrivo in Svizzera.
2.2 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Co-
muni (LAID)
Articolo 6
A livello di LAID l’ordinamento dell’imposizione secondo il dispendio ricalca in linea di massima quello della LIFD. Si può pertanto rinviare alle spiegazioni dell’articolo 14 LIFD. Qui appresso sono unicamente esaminate le differenze:
Capoverso 1
9 Circolare n. 9, n. 2.1 10 Zwahlen in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2a, Art. 14 DBG N 23, con ulteriori rinvii.