Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/62: Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio · 16 pagine

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des Steuerstatus «Resident but not domiciled», ein Vergleich).7 L’Austria pratica una sorta di clausola della nazione più favorita secondo la quale lo straniero che arriva in Austria non deve sopportare un onere fiscale maggiore di quello nell’ultimo Stato di domicilio. Grazie a una deviazione su Monaco è ad esempio possibile ottenere una tassazione sensibilmente inferiore a quella nello spazio UE. Anche all’infuori dell’UE esistono ordinamenti corrispondenti, così ad esempio a Singapore, in Thailandia e in Cina.

I media esteri fanno talvolta stato di stupore e di incomprensione nei confronti dell’imposizione secondo il dispendio, ma in tempi recenti essa non è stata oggetto di critiche ufficiali all’estero, né tema di discussione negli organismi multilaterali8. In considerazione del fatto che

– come menzionato qui sopra – anche altri Stati applicano ordinamenti analoghi e che la presente revisione di legge persegue inoltre un inasprimento delle disposizioni, il potenziale di conflitto sull’imposizione secondo il dispendio è piuttosto esiguo.

2. Spiegazioni dei singoli articoli

2.1 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD)

Articolo 14 Imposizione secondo il dispendio

Rispetto alla legislazione in vigore l’articolo 14 reca due modifiche di contenuto: l’adeguamento in ambito di basi di calcolo e la limitazione del campo di applicazione ai cittadini stranieri. La disposizione è inoltre anche diversamente strutturata sotto il profilo formale (tecnica legislativa).

Capoverso 1

Il capoverso 1 elenca come finora le esigenze che devono essere adempite per rendere possibile l’imposizione secondo il dispendio. Conformemente alla legislazione in vigore anche i cittadini svizzeri hanno diritto, a determinate condizioni, all’imposizione secondo il dispendio. Ciò vale unicamente per l’anno di arrivo in Svizzera, ossia fino alla fine del periodo fiscale in corso. Questa normativa è di scarsissima importanza pratica. Essa viene pertanto abrogata per questo motivo e nel senso di una semplificazione del diritto fiscale. L’imposizione secondo il dispendio concerne ancora i soli cittadini stranieri.

Capoverso 2

L’imposta secondo il dispendio è calcolata in base alle spese annuali corrispondenti al tenore di vita, in Svizzera e all’estero, del contribuente e delle persone che vivono in Svizzera a suo carico.

In merito vanno osservati tre limiti minimi. È previsto anzitutto un importo minimo di 400 000 franchi. Successivamente si prendono in considerazione le spese di alloggio: per le persone con economia domestica propria il settuplo del valore locativo (in caso di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito [art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD) o della pigione (nel caso di oggetti locati). Se si tratta di persone senza economia domestica propria si prende in considerazione il triplo del prezzo della pensione annua per il vitto e l’alloggio. La somma di determinati proventi lordi costituisce infine un ulteriore limite minimo. A titolo di base di calcolo

7 Dall’aprile del 2008 tuttavia questi redditi patrimoniali esonerati sono tassati con un forfait annuo di £ 30 000 (purché nel corso degli ultimi 10 anni il «non-dom» abbia soggiornato almeno 7 anni in Gran Bretagna e il patrimonio all’estero superi un determinato volume o reddito). 8 Da molto tempo tuttavia le convenzioni di doppia imposizione con l’Austria, il Belgio, il Canada, la Germania, l’Italia, la Norvegia e gli USA prevedono un’imposizione modificata secondo il dispendio: ai sensi di tale modifica i vantaggi della convenzione possono essere fatti valere soltanto se tutti i proventi imponibili secondo la legislazione svizzera (e secondo la convenzione di doppia imposizione in Svizzera) e provenienti da questi Stati contraenti sono trattati come se fossero sottoposti in Svizzera all’imposizione ordinaria e alle aliquote generali di imposta sul reddito della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.