Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/62: Legge federale sull'imposizione secondo il dispendio · 16 pagine
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è nota solo in parte non può affatto essere effettuato un confronto corrispondente. In merito occorre osservare che in genere queste persone realizzano proventi da fonti estere che sono soggetti a imposizione all’estero, ragione per la quale l’approccio non si deve limitare all’onere fiscale in Svizzera.
Il Consiglio federale prende comunque sul serio questi dubbi sull’equità fiscale e intende garantire che l’imposizione secondo il dispendio non determini un miglioramento inadeguato della situazione delle persone interessate. Nella misura in cui vi è trattamento differenziato, tale trattamento deve essere proporzionato e fondarsi su motivi materiali, fermo restando che figurano in primo piano considerazioni economiche. Le modalità di imposizione devono inoltre essere trasparenti e comprensibili. Sulla scorta di quanto precede il Consiglio federale ravvisa una duplice necessità di intervento:
- i limiti minimi devono essere aumentati;
- nel senso dell’armonizzazione occorre precisare a livello di legge che nell’ambito dell’im-
posizione secondo il dispendio va tenuto conto del dispendio sul piano mondiale e, per quanto riguarda i Cantoni, anche dell’imposta sulla sostanza.
1.2.2 Nuovo ordinamento
Il Consiglio federale ritiene necessario che le proposte di riforma siano sostenute dai Cantoni. Dato che la CDCF ha potuto accordarsi su proposte concrete corrispondenti, si può presupporre che una riforma corrispondente abbia buone chance di successo. L’obiettivo della riforma è di accrescere l’accettazione dell’imposizione secondo il dispendio e rafforzare lo strumento per questo tramite.
Il Consiglio federale propone pertanto di modificare come segue, nel senso delle proposte della CDCF, le condizioni di applicazione dell’imposizione secondo il dispendio:
1. come limite minimo del dispendio a livello mondiale va stabilito in ambito di imposta fede-
rale diretta e di imposte cantonali il settuplo del valore locativo o della pigione, oppure il triplo della pensione annua per il vitto e l’alloggio;
2. per quanto riguarda l’imposta federale diretta deve essere stabilita una base minima di
calcolo di 400 000 franchi; anche i Cantoni devono stabilire un importo minimo, ma sono liberi nella sua fissazione;
3. i Cantoni sono tenuti a prendere in considerazione l’imposta sulla sostanza
nell’imposizione secondo il dispendio,
4. per i vecchi casi è previsto un termine transitorio di cinque anni.
Il Consiglio federale propone inoltre di limitare il campo di applicazione dell’imposizione secondo il dispendio ai cittadini stranieri. L’ordinamento attuale ai sensi del quale anche i cittadini svizzeri che, per la prima volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni, acquisiscono il domicilio in Svizzera sono tassati nell’anno del loro arrivo, su loro richiesta, in base al dispendio, è di poco rilievo nella prassi, perché nell’anno successivo esse sono imperativamente soggette alla tassazione ordinaria.
1.3 Diritto comparato
Nello spazio UE/SEE diversi Stati – in particolare l’Austria, il Belgio, la Gran Bretagna, il Lussemburgo, il Liechtenstein e i Paesi Bassi – applicano norme di calcolo semplificate in ambito di imposta sul reddito. Queste norme vanno in parte oltre quelle della Svizzera. In questo senso la Gran Bretagna applica una speciale imposizione alle persone che sono resident, ma non domiciled in Gran Bretagna (ossia più a lungo presenti, senza però che il centro dei loro interessi vitali si situi in Gran Bretagna). Queste persone pagano l’imposta sui redditi e sugli utili esteri soltanto se questi proventi sono inoltrati o trasferiti in Gran Bretagna (cfr.
Bauer-Balmelli, Sanna Maas in zsis, 2006 – Aufwandbesteuerung und englisches Konzept