Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/71: Adeguamento di ordinanze dovuto all'introduzione di dati biometrici nel titolo di soggiorno (Sviluppo dell'acquis di Schengen): Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa · 39 pagine
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I Parte generale
1. Sintesi dei risultati della consultazione
1.1 Situazione iniziale
Il 21 maggio 2008 è stato notificato alla Svizzera il regolamento (CE) n. 380/2008*. Il regolamento è stato concepito per introdurre dati biometrici nella carta di soggiorno uniforme che la Svizzera rilascia dal 12 dicembre 2008 in applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002†. Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale ha approvato la trasposizione del regolamento (CE)
n. 380/2008 sotto riserva dell’approvazione finale da parte del Parlamento.
L’obiettivo perseguito con l'introduzione di questo titolo di soggiorno biometrico è la prevenzione e la lotta contro l’immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare.
Il modello uniforme della carta di soggiorno biometrica deve contenere, registrati su un microchip, un’immagine del volto e le immagini di due impronte digitali del titolare. I dati biometrici contenuti nella carta di soggiorno sono utilizzati esclusivamente per verificare l’autenticità del documento e l’identità del suo titolare con l’ausilio di elementi di confronto.
I dati biometrici rilevati sono conservati durante cinque anni per semplificare il lavoro delle autorità cantonali competenti al momento del rinnovo delle carte di soggiorno. Ciò consente ai titolari delle carte di soggiorno di rinnovarle senza doversi sottoporre ogni anno a una nuova procedura di registrazione dei dati biometrici evitando così anche di dover pagare il relativo emolumento.
L’obiettivo della conservazione dei dati biometrici nel sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (SIMIC) non è la sicurezza. Sarà infatti tecnicamente impossibile confrontare le impronte di una persona con quelle registrate in SIMIC. A differenza del passaporto biometrico svizzero, la carta di soggiorno peraltro non è un documento d’identità ma un attestato del diritto a soggiornare in Svizzera. Grazie ai dati biometrici della carta è possibile confrontare le impronte digitali ivi registrate con quelle del titolare del documento.
1.2 Trasposizione nella legislazione nazionale
In vista dell’introduzione dei dati biometrici nella carta di soggiorno, occorre adeguare la leg-
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ge federale sugli stranieri (LStr) e la legge federale sul sistema d’informazione per il settore
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degli stranieri e dell’asilo (LSISA) .Tali modifiche di legge sono state sottoposte
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all’approvazione del Parlamento . Il 3 marzo 2010 il Consiglio nazionale ha approvato l’intero progetto e il 22 marzo 2010 vi ha acconsentito anche la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati. Il 18 giugno 2010 il progetto è stato approvato in voto finale dal Parlamento.
*Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che
istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GUL 115 del 29 aprile 2008, pag. 1.
†Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GUL 157 del 15 giugno 2002, pag. 1
‡ RS 142.20 § RS 142.51
* * Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente l’introduzione dei dati biometrici nei permessi di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen, FF 2010 51). Pagina 3