Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/71: Adeguamento di ordinanze dovuto all'introduzione di dati biometrici nel titolo di soggiorno (Sviluppo dell'acquis di Schengen): Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa · 39 pagine

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1.3 Adeguamenti delle ordinanze

È stato giudicato opportuno trasporre in tre ordinanze le basi legali descritte nel messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009.

a) Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Come prima cosa occorre adeguare l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lu-

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crativa (OASA) .

Il capitolo 5 della versione vigente disciplina la carta di soggiorno. È necessario aggiornare il contenuto del capitolo, sancire in particolare che esiste una carta di soggiorno biometrica, disciplinarne il contenuto e precisare a chi viene rilasciata. Inoltre occorre definire le condizioni quadro della registrazione dei dati biometrici e del loro aggiornamento.

È comunque tuttora possibile rilasciare carte di soggiorno non biometriche in formato carta di credito o in forma cartacea per determinate categorie di persone, in particolare coloro che non devono sottoporsi a una procedura d’autorizzazione ai sensi dell’articolo 71 (nuovo) OASA.

A tale proposito è necessario fare una distinzione chiara fra le persone che devono sottoporsi a una procedura d’autorizzazione in vista di un soggiorno in Svizzera ai sensi della legge sugli stranieri (LStr) e dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e le persone che non ottengono alcun permesso di soggiorno, ad esempio perché sono contemplate dal settore dell’asilo. Di quest’ultima categoria fanno parte i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e coloro che beneficiano di una protezione provvisoria decisa dal Consiglio federale. L’articolo 71a (nuovo) OASA elenca tutti i permessi di soggiorno che non si ottengono mediante una procedura d’autorizzazione in senso stretto secondo l'articolo 41 capoverso 1 LStr.

b) Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinan-

za SIMIC

L’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SI-

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MIC) dev’essere adeguata disciplinando in particolare la durata di conservazione dei dati biometrici nel sistema. Inoltre è necessario regolamentare l’accesso a questi dati speciali.

†† RS 142.201 ‡‡ RS 142.513

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