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Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 24 pagine
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Ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI) RU 2010
Art. 6 Attribuzione dell’IDI
(art. 4 cpv. 1 LIDI)
1 L’UST attribuisce l’IDI senza indugio a una nuova unità IDI.
2 L’UST o un servizio IDI da lui designato comunica all’unità IDI per iscritto il numero IDI che le è stato attribuito, la sua rilevanza i diritti spettanti ai sensi dell’articolo 18.
3 Un’unità IDI non può annunciarsi autonomamente all’UST.
Art. 7 Conservazione dell’IDI
(art. 4 cpv. 2 LIDI)
1 Se un’unità IDI cancellata riprende l’attività economica precedente, conserva l’IDI attribuitole in precedenza.
2 In caso una ditta individuale ceda la propria attività è costituita una nuova unità IDI, a cui è attribuito un nuovo IDI.
Art. 8 Complemento IDI
1 Il complemento IDI per il registro di commercio è:
a. «HR» in tedesco;
b. «RC» in francese;
c. «RC» in italiano.
2 Il complemento IDI per il registro IVA è:
a. «MWST» in tedesco;
b. «TVA» in francese;
c. «IVA» in italiano.
3 Il complemento IDI è posposto all’IDI.
4 L’iscrizione del complemento IDI nelle raccolte di dati dei servizi IDI è facoltativa.
5 Fatte salve eventuali prescrizioni contenute in leggi speciali, l’utilizzazione del complemento IDI da parte delle unità IDI è facoltativa.
Sezione 3: Registro IDI
Art. 9 Caratteristiche addizionali e caratteristiche del sistema del registro
IDI
(art. 6 cpv. 2 lett. b e c LIDI)
1 Nel registro IDI sono iscritte le seguenti caratteristiche addizionali:
a. data di nascita, se necessaria per l’identificazione univoca;