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Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 24 pagine

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Ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI) RU 2010

Art. 6 Attribuzione dell’IDI

(art. 4 cpv. 1 LIDI)

1 L’UST attribuisce l’IDI senza indugio a una nuova unità IDI.

2 L’UST o un servizio IDI da lui designato comunica all’unità IDI per iscritto il numero IDI che le è stato attribuito, la sua rilevanza i diritti spettanti ai sensi dell’articolo 18.

3 Un’unità IDI non può annunciarsi autonomamente all’UST.

Art. 7 Conservazione dell’IDI

(art. 4 cpv. 2 LIDI)

1 Se un’unità IDI cancellata riprende l’attività economica precedente, conserva l’IDI attribuitole in precedenza.

2 In caso una ditta individuale ceda la propria attività è costituita una nuova unità IDI, a cui è attribuito un nuovo IDI.

Art. 8 Complemento IDI

1 Il complemento IDI per il registro di commercio è:

a. «HR» in tedesco;

b. «RC» in francese;

c. «RC» in italiano.

2 Il complemento IDI per il registro IVA è:

a. «MWST» in tedesco;

b. «TVA» in francese;

c. «IVA» in italiano.

3 Il complemento IDI è posposto all’IDI.

4 L’iscrizione del complemento IDI nelle raccolte di dati dei servizi IDI è facoltativa.

5 Fatte salve eventuali prescrizioni contenute in leggi speciali, l’utilizzazione del complemento IDI da parte delle unità IDI è facoltativa.

Sezione 3: Registro IDI

Art. 9 Caratteristiche addizionali e caratteristiche del sistema del registro

IDI

(art. 6 cpv. 2 lett. b e c LIDI)

1 Nel registro IDI sono iscritte le seguenti caratteristiche addizionali:

a. data di nascita, se necessaria per l’identificazione univoca;