Progetto
Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 24 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
(art. 4 cpv. 3, art. 5 cpv. 1 e 2, art. 9 LIDI)
1 Per la notifica all’UST delle unità IDI, dei dati IDI nonché della cessazione dell’attività economica delle unità IDI ai sensi degli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 LIDI sono determinanti le notifiche dei servizi IDI conformemente alla gerarchia seguente:
a. registro di commercio: registri cantonali di commercio, Ufficio federale del registro di commercio;
b. registri settoriali: registri cantonali dell’agricoltura, raccolte di dati dei ufficio cantonali di veterinaria, raccolte di dati dei chimici cantonali/laboratori cantonali, registro dell’Ufficio federale dell’agricoltura, registro delle professioni mediche, registri cantonali degli avvocati, albi cantonali dei notai;
c. registri delle casse di compensazione AVS, registri fiscali cantonali, registro IVA;
d. altri registri: registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UST, raccolte di dati dell’Amministrazione federale delle dogane concernenti imprese iscritte nell’import/export.
2 Gli altri servizi IDI hanno la facoltà di notificare unità IDI. La loro notifica è presa in considerazione unicamente se non sussiste alcuna notifica precedente da parte di un servizio IDI ai sensi del capoverso 1
3 L’UST trasmette i dati notificati da un servizio IDI non determinante ai sensi del capoverso 1 al servizio IDI determinante di cui al capoverso 1 e informa il servizio notificante.
Art. 4 Correttezza dei dati IDI
(art. 9 cpv. 3 e 4 LIDI)
1 Oltre ai dati del registro di commercio, nel registro IDI sono ripresi tal quali anche i dati dei registri settoriali
2 In caso di divergenze tra dati dei servizi IDI notificati secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera b, l’UST chiarisce con i servizi IDI interessati i dati rilevanti ai fini del registro IDI. Lo stesso vale per l’articolo 3 capoverso 1 lettere c e d.
3 L’UST verifica se i dati sono completi e non contengono doppioni.
Sezione 2: IDI e complemento IDI
Art. 5 Struttura dell’IDI
(art. 3 cpv 1 lett. a LIDI)
L’IDI è composto da:
a. il prefisso «CHE»;
b. un numero a otto cifre attribuito casualmente;
c. una cifra di controllo.