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Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 24 pagine

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Ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI) RU 2010

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le indennità dell’Ufficio federale di statistica e delle altre unità amministrative della Confederazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 LStat (unità amministrative) per le prestazioni seguenti di servizi statistici e amministrativi:

h. informazioni relative a interrogazioni collettive dell’IDI ai sensi dell’articolo 11

capoverso 2 della legge federale del 18 giugno 2010.9sul numero d’identificazione delle imprese.

5. Ordinanza del 30 giugno 199310 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Art. 3 cpv. 2 lett. q

2 Esso contiene i dati seguenti:

q. il numero d’identificazione delle imprese.

Art. 4

I dati registrati nel RIS provengono dalle seguenti fonti:

o. registro IDI dell’UST.

Art. 11 cpv. 2 lett. abis

2 I seguenti servizi sono collegati al sistema ad altri scopi:

abis l’UST per la gestione del registro IDI.

L’allegato

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

6. Ordinanza del 27 novembre 200911 concernente l’imposta sul valore aggiunto

Art. 78 cpv. 1

1 I nuovi contribuenti iscritti nel relativo registro (registro dei contribuenti) che intendono applicare il metodo delle aliquote saldo devono notificarlo per scritto all’AFC entro 60 giorni dalla comunicazione del numero di registro.

9RS

10 RS 431.903

11 RS 431.903