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Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 24 pagine

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Ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI) RU 2010

Allegato (art. 21)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 20065

Art. 13 cpv. 4

4 I dati di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera a sono comunicati progressivamente al registro IDI dell’Ufficio federale di statistica sotto forma di record elettronici.

L’allegato 1

L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

2. Ordinanza del 22 agosto 20076 sui revisori

Art. 19 lett. g

L’iscrizione concernente una persona fisica contiene i dati seguenti:

g. se del caso ditta o nome secondo iscrizione nel registro di commercio, indirizzo

e numero d’identificazione delle imprese dell’impresa di revisione di cui la persona è titolare o contitolare, di cui è dipendente o a cui è legata in forma analoga;

Art. 20 lett. a

L’iscrizione concernente un’impresa di revisione contiene i dati seguenti:

a. numero d’identificazione delle imprese;

Art. 21 cpv. 3 lett. b

3 La comunicazione contiene:

b. il numero di registrazione personale della persona o il numero d’identificazione

delle imprese dell’impresa ;

5 RS 142.513

6 RS 221.302.3