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Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 24 pagine
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Ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI) RU 2010
Allegato (art. 21)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 20065
Art. 13 cpv. 4
4 I dati di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera a sono comunicati progressivamente al registro IDI dell’Ufficio federale di statistica sotto forma di record elettronici.
L’allegato 1
L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
2. Ordinanza del 22 agosto 20076 sui revisori
Art. 19 lett. g
L’iscrizione concernente una persona fisica contiene i dati seguenti:
g. se del caso ditta o nome secondo iscrizione nel registro di commercio, indirizzo
e numero d’identificazione delle imprese dell’impresa di revisione di cui la persona è titolare o contitolare, di cui è dipendente o a cui è legata in forma analoga;
Art. 20 lett. a
L’iscrizione concernente un’impresa di revisione contiene i dati seguenti:
a. numero d’identificazione delle imprese;
Art. 21 cpv. 3 lett. b
3 La comunicazione contiene:
b. il numero di registrazione personale della persona o il numero d’identificazione
delle imprese dell’impresa ;