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Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 24 pagine
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Ordinanza sul numero d’identificazione delle imprese (OIDI) RU 2010
Sezione 6: Protezione dei dati
Art. 20 Protezione dei dati
(art. 9 e 11 LIDI)
1 I dati IDI possono essere utilizzati solo per lo scopo previsto dalla legge.
2 L’UST mette a disposizione interfacce standard per la notifica e l’interrogazione di dati IDI.
3 L’UST concede i diritti di notifica e di consultazione al registro IDI. Essi sono disciplinati nel modo seguente:
a. UST: ha accesso a tutti i dati IDI e a tutti i dati amministrativi nonché il diritto di elaborare direttamente i dati iscritti nel registro IDI;
b. servizi IDI: hanno accesso alle caratteristiche di base e addizionali di tutte le unità IDI secondo l’articolo 11 capoversi 3 e 4 LIDI e il diritto di notificare i dati secondo l’articolo 9 capoverso 1 LIDI;
c. unità IDI: hanno accesso alle caratteristiche di base delle unità IDI ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3 LIDI e ai propri dati IDI;
d. pubblico: ha accesso alle caratteristiche di base delle unità IDI ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3 LIDI.
4 L’UST veglia affinché le disposizioni in materia di protezione di dati siano rispettate.
5 La trasmissione dei dati avviene secondo le disposizioni tecniche e organizzative della Confederazione..
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 21 Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 22 Termini transitori per l’introduzione dell’IDI
(art. 17 cpv. 2 LIDI)
1 I servizi IDI seguenti devono introdurre l’IDI entro il 31 dicembre 2013:
a. i registri cantonali di commercio;
b. l’Ufficio federale del registro di commercio;
c. i registri cantonali dell’agricoltura;
d. il registro delle professioni mediche;
f. i registri cantonali degli avvocati;
g. il registro IVA;