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Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 24 pagine

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3. Ordinanza del 17 ottobre 20077 sul registro di commercio

Sostituzione di un’espressione

L’espressione «numero d’identificazione» è sostituita da «numero d’identificazione delle imprese» nell’intero testo dell’ordinanza.

Art. 9 cpv. 1

1 Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate secondo l'art. 32 nel registro principale dopo l’approvazione da parte dell'UFRC . Il riporto deve intervenire al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Art. 16 cpv. 1

1 La notificazione identifica chiaramente l’ente giuridico e indica i fatti da iscrivere o rinvia ai documenti giustificativi menzionati singolarmente. Se l’ente giuridico dispone già di un numero d’identificazione delle imprese, esso è tenuto a indicarlo nella notificazione.

Art. 116 cpv. 1

1 Se l’ente giuridico non dispone ancora di un numero d’identificazione delle imprese, esso gli viene assegnato al momento dell’iscrizione nel registro giornaliero.

Art. 149 cpv. 2 lett. d

2 L’iscrizione contiene:

d. il numero d’identificazione delle imprese dell’impresa in questione.

Art. 150 cpv. 3 lett. e

3 L’iscrizione contiene:

e. il numero d’identificazione delle imprese dell’indivisione.

4. Ordinanza del 25 giugno 20038 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Art. 1 lett. h

7 RS 221.411

8 RS 431.09