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Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 24 pagine

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Sezione 5: Comunicazione dei dati

Art. 17 Diritto d’informazione e di rettifica delle unità IDI e delle unità

amministrative

1 Le unità IDI possono richiedere all’UST informazioni sui propri dati e domandarne la rettifica.

2 Esse possono richiedere la rettifica dei propri dati anche al servizio IDI determinante secondo l’articolo 3 capoverso 1.

3 Le unità IDI iscritte nel registro di commercio devono richiedere la rettifica dei propri dati al registro di commercio cantonale.

4 Le unità amministrative possono richiedere le informazioni e la rettifica al servizio IDI che gestisce i loro dati.

Art. 18 Consultazione dei dati da parte delle unità IDI

1 Le unità IDI possono consultare i propri dati IDI per il tramite di un accesso Internet securizzato.

2 Per il tramite dell’accesso Internet securizzato, le unità IDI possono comunicare all’UST l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo web nonché il loro consenso alla pubblicazione delle proprie caratteristiche di base.

Art. 19 Comunicazione dell’IDI in caso di interrogazioni collettive

(art. 11 cpv. 2 LIDI)

1 Per un’interrogazione collettiva dell’IDI devono essere presentati all’UST in forma elettronica una domanda scritta e almeno i nomi e gli indirizzi delle unità IDI

2L’interrogazione collettiva deve rispettare sempre le disposizioni tecniche dell’UST.

3 Le interrogazioni collettive di IDI da parte di privati sono ammesse unicamente se questi ultimi gestiscono già le unità IDI nelle proprie raccolte di dati.

4 Le interrogazioni collettive di IDI da parte di privati sono ammesse unicamente se gli IDI sono pubblici.

5 Per le interrogazioni collettive da parte di privati sono riscossi emolumenti. Questi ultimi sono stabiliti conformemente all’ordinanza del 25 giugno 20034 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

4 RS 431.09