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Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 24 pagine
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Sezione 5: Comunicazione dei dati
Art. 17 Diritto d’informazione e di rettifica delle unità IDI e delle unità
amministrative
1 Le unità IDI possono richiedere all’UST informazioni sui propri dati e domandarne la rettifica.
2 Esse possono richiedere la rettifica dei propri dati anche al servizio IDI determinante secondo l’articolo 3 capoverso 1.
3 Le unità IDI iscritte nel registro di commercio devono richiedere la rettifica dei propri dati al registro di commercio cantonale.
4 Le unità amministrative possono richiedere le informazioni e la rettifica al servizio IDI che gestisce i loro dati.
Art. 18 Consultazione dei dati da parte delle unità IDI
1 Le unità IDI possono consultare i propri dati IDI per il tramite di un accesso Internet securizzato.
2 Per il tramite dell’accesso Internet securizzato, le unità IDI possono comunicare all’UST l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo web nonché il loro consenso alla pubblicazione delle proprie caratteristiche di base.
Art. 19 Comunicazione dell’IDI in caso di interrogazioni collettive
(art. 11 cpv. 2 LIDI)
1 Per un’interrogazione collettiva dell’IDI devono essere presentati all’UST in forma elettronica una domanda scritta e almeno i nomi e gli indirizzi delle unità IDI
2L’interrogazione collettiva deve rispettare sempre le disposizioni tecniche dell’UST.
3 Le interrogazioni collettive di IDI da parte di privati sono ammesse unicamente se questi ultimi gestiscono già le unità IDI nelle proprie raccolte di dati.
4 Le interrogazioni collettive di IDI da parte di privati sono ammesse unicamente se gli IDI sono pubblici.
5 Per le interrogazioni collettive da parte di privati sono riscossi emolumenti. Questi ultimi sono stabiliti conformemente all’ordinanza del 25 giugno 20034 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.