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Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 24 pagine

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7. Ordinanza del 15 ottobre 200812 sul registro LPMed

Art. 5 lett. d

L’UFSP iscrive nel registro delle professioni mediche:

d. il numero d’identificazione delle imprese.

Art. 19 cpv.1

L’UFSP comunica all’Ufficio federale di statistica i dati accessibili al pubblico nonché la data di nascita delle persone appartenenti alle professioni mediche provenienti dal registro delle professioni mediche mediante l’interfaccia standard.

L’allegato 1

L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

8. Ordinanza COLSTA del 1° novembre 200613

Art. 6a Notifica di dati all’Ufficio federale di statistica

Il sistema d’informazione può notificare all’Ufficio federale di statistica nuove imprese e mutazioni per il registro IDI.

L’allegato

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

12RS 811.117.3

13 RS 823.114