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Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 24 pagine
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7. Ordinanza del 15 ottobre 200812 sul registro LPMed
Art. 5 lett. d
L’UFSP iscrive nel registro delle professioni mediche:
d. il numero d’identificazione delle imprese.
Art. 19 cpv.1
L’UFSP comunica all’Ufficio federale di statistica i dati accessibili al pubblico nonché la data di nascita delle persone appartenenti alle professioni mediche provenienti dal registro delle professioni mediche mediante l’interfaccia standard.
L’allegato 1
L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
8. Ordinanza COLSTA del 1° novembre 200613
Art. 6a Notifica di dati all’Ufficio federale di statistica
Il sistema d’informazione può notificare all’Ufficio federale di statistica nuove imprese e mutazioni per il registro IDI.
L’allegato
L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
12RS 811.117.3