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Consultazione 2010/76: Ordinanza sul numéro d'identificazione delle imprese (OIDI) · 24 pagine
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h. il Registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UST.
2 Gli altri servizi IDI devono introdurre l’IDI entro il 31 dicembre 2015.
3 Fino a conclusione dell’introduzione dell’IDI, i servizi IDI possono utilizzare le definizioni secondo il diritto vigente.
Art. 23 Disposizione transitoria relativa al servizio di coordinamento
(art. 18 LIDI)
Il servizio di coordinamento di cui all’articolo 18 LIDI funge da collegamento tra i Cantoni e l’UST; assicura l’informazione, il coordinamento e la pianificazione e informa l’UST sull’avanzamento dell’introduzione.
Art. 24 Disposizioni transitorie relative alla modifica del numero del registro
di commercio
(art. 19 LIDI)
1 L’UST attribuisce l’IDI ai soggetti giuridici iscritti nel registro di commercio in base ai dati iscritti nel Registro delle imprese e degli stabilimenti.
2 Esso notifica l'IDI agli uffici cantonali del registro di commercio competenti, all’Ufficio federale del registro di commercio e al Foglio ufficiale svizzero di commercio.
3 Il Foglio ufficiale svizzero di commercio pubblica l’IDI d’intesa con gli uffici cantonali del registro di commercio.
Art. 24 Entrata in vigore)
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.
... In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente del Consiglio federale, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova