Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/83: Disposizione costituzionale di carattere generale sul servizio universale · 18 pagine

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– i criteri di valutazione vanno (semmai) limitati alla lettera a (disponibilità in tutte le regioni del Paese) e alla lettera b (accessibilità a tutta la popolazione), poiché gli altri criteri non si applicano a tutti i settori menzionati113;

Le FFS ritengono la formazione dei prezzi secondo principi unitari (lett. d) e l’abbordabilità (lett. e) vanno intesi nel senso che i terzi incaricati di fornire prestazioni inerenti al servizio universale dispongono di un margine di manovra sufficientemente ampio.

5.6 Altre osservazioni

Sono pervenute le seguenti proposte per capoversi aggiuntivi:

– «Le disposizioni sul servizio universale non consentono di desumere alcun diritto diretto a una prestazione statale»114;

– «Se la fornitura di beni e servizi del servizio universale è affidata a terzi, la Confederazione e i Cantoni indennizzano le spese suppletive che ne derivano»115;

– «Prima di emanare nuove disposizioni legali, la Confederazione e i Cantoni ne esaminano le ripercussioni sul servizio universale»116; è indispensabile valutare ex ante gli effetti prodotto da decisioni legislative o finanziarie117;

– sancire il principio secondo il quale la costruzione e la manutenzione della rete di infrastrutture restano di competenza statale118;

– «La Confederazione e i Cantoni stabiliscono di comune accordo i settori del servizio universale obbligatoriamente garantiti dall’ente pubblico» (variante: «… che non possono in alcun caso essere privatizzati»); è indispensabile stabilire il fornitore di determinati servizi per impedire la privatizzazione di taluni settori119.

Inoltre si chiede di modificare l’articolo 43a Cost. come segue:

– in caso di approvazione della disposizione proposta, l’articolo 43a capoverso 4 Cost. andrebbe abrogato poiché il riferimento ai principi del servizio universale diventerebbe superfluo120;

– l’articolo 43a Cost. va completato con un nuovo capoverso 5: «Le autorità di regolamentazione settoriale sono unità organizzative autonome che vigilano in particolare sul rispetto delle disposizioni in materia di servizio universale»121.

113 TG.

114 AI, AR; ASIG (per analogia).

115 FFS.

116 Proposta del Cantone VS: «La Confédération et les cantons examinent, avant de les décréter, les effets de nouvelles dispositions juridiques sur le service universel».

117 UR, VS; SAB, ACS.

118 PES, PS.

119 PCS.

120 GR.

121 SAB, ACS; altrettanto il Cantone VS: «Les autorités sectorielles de régulation surveillent, en tant qu’organismes indépendants, le respect des dispositions du service universel».