Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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- Oltre alla violenza carnale espressamente menzionata nella Costituzione (art. 190 CP), sono previsti i seguenti «altri gravi reati sessuali»: la coazione sessuale (art. 189 CP), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP) e il promovimento della prostituzione (art. 195 CP), per la cui fattispecie di base è comminata una pena detentiva minima di un anno e massima di 10 anni.
- Figurano nel catalogo come reati violenti, oltre alla rapina espressamente citata nella Costituzione (art. 140 CP), i crimini gravi contro la vita e l’integrità della persona, i crimini contro la libertà personale e i crimini di comune pericolo puniti con una pena detentiva minima di un anno e massima di dieci anni o più.
- In base all’articolo 121 capoverso 4 Cost., nel catalogo dei reati sono inseriti i reati gravi contro il patrimonio. Reati come l’appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2 CP), il furto per mestiere o come associato a una banda (art. 139 n. 2 e 3 CP), le forme qualificate di estorsione (art. 156 n. 2–4 CP) o la ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2 CP) sono commessi anche da stranieri e possono giustificare un’espulsione obbligatoria esattamente come la rapina, la violenza carnale o la truffa in ambito sociale. I reati patrimoniali gravi possono inoltre costituire anche reati economici gravi.
- La percezione abusiva di prestazioni delle assicurazioni sociali o dell’aiuto sociale secondo l’articolo 121 capoverso 3 lettera b Cost. è coperta dalla truffa secondo l’articolo 146 CP e da una nuova fattispecie penale (cfr. art. 148a AP-CP).
- Il traffico di stupefacenti si concretizza nelle violazioni qualificate della legge sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup).
- L’effrazione è definita come combinazione della violazione di domicilio (art. 186 CP) e del furto (art. 139 CP).
In linea di massima vengono prese in considerazione tutte le forme di reità e partecipazione al reato (autore principale e correità, nonché istigazione e complicità) e non soltanto i reati compiuti, ma anche i tentativi.
1.4.4.3 Concretizzazione della nozione di «condanna»
L’articolo 121 capoverso 3 lettera a Cost. presuppone che lo straniero autore di un reato sia stato «condannato con sentenza passata in giudicato» per uno dei reati indicati. Il concetto di «condanna» inteso come contrario di «assoluzione» è indipendente dalla pronuncia di una sanzione. Una «condanna» presuppone che una fattispecie sia stata realizzata in modo illecito e colpevole. In questo caso, il diritto penale riconosce l’autore «colpevole» (di aver commesso un determinato reato) e di regola lo «condanna» a una determinata pena o con essa lo «punisce». Anche nel linguaggio comune il concetto di «condanna» è solitamente collegato all’inflizione di una pena.
Se è incapace, l’autore del reato viene assolto (art. 19 cpv. 1 CP), ma può essergli inflitta una misura. Non occorre decidere se un’interpretazione molto ampia del concetto di «condanna» impiegato nella disposizione costituzionale potrebbe permettere di espellere anche autori incapaci (e dunque assolti), a cui è stata inflitta una misura in considerazione del pericolo che rappresentano per la sicurezza pubblica. Non essendo possibile verificarne la necessità e l’adeguatezza,