Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine

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costituzionali. Il Consiglio federale ha deciso di porre in consultazione questa proposta come variante 268.

1.5.2 Rapporto con il diritto costituzionale e il diritto internazionale

Di seguito sono riportate le posizioni dei rappresentanti del comitato d’iniziativa69:

- le nuove disposizioni costituzionali prevedono l’espulsione per reati di particolare gravità ovvero per reati che compromettono in particolar misura l’ordine e la sicurezza pubblici. La verifica della proporzionalità è già compiuta nel testo costituzionale di modo che non rimane spazio per il principio della proporzionalità né nella legge attuativa né nell’esame del caso concreto;

- non vi è alcun diritto costituzionale che possa fare ostacolo a un’iniziativa costituzionale valida che sia stata trasformata in diritto costituzionale dall’approvazione del Popolo e dei Cantoni. In base ai principi secondo cui il diritto più recente prevale su quello precedente e la norma speciale prevale su quella generale, le nuove disposizioni costituzionali non possono essere relativizzate né da norme costituzionali generali né da quelle precedentemente adottate;

- proprio perché già considerano il principio della proporzionalità, le nuove disposizioni costituzionali non ledono né il diritto costituzionale alla vita privata e familiare secondo l’articolo 13 capoverso 1 Cost. né il diritto al rispetto della vita privata e familiare secondo l’articolo 8 CEDU;

- se, al contrario, si dovessero ritenere le nuove disposizioni della Costituzione non compatibili con determinate regole non cogenti del diritto internazionale, i rappresentanti del comitato d’iniziativa sono del parere che debba prevalere il diritto costituzionale (in particolare sull’art. 8 CEDU, sull’art. 17 Patto ONU II, sulla Convenzione sui diritti del fanciullo e sull’ALC). Le nuove disposizioni costituzionali vanno pertanto attuate senza riserve a favore del diritto internazionale non cogente. Il Consiglio federale ha il compito di negoziare una modifica dei trattati internazionali in questione oppure – in caso di fallimento delle trattative – di denunciare tali trattati.

1.5.3 Normativa proposta

Per attuare le nuove disposizioni costituzionali, oltre alle pene e alle misure, nel CP va introdotta come nuova sanzione l’espulsione obbligatoria70.

Catalogo dei reati:

68 La variante 2 riprende il contenuto della proposta dei rappresentanti del comitato d’iniziativa. Alle singole disposizioni sono state apportate soltanto le correzioni indispensabili dal punto di vista della tecnica legislativa, che riguardano in primo luogo la modalità di citazione degli articoli di legge.

69 Cfr. rapporto del gruppo di lavoro, n. 4, pag. 42 segg.

70 Cfr. avamprogetto variante 2.