Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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Il catalogo dei reati che comportano l’espulsione obbligatoria è basato sulle prescrizioni dell’articolo 121 capoverso 3 Cost.71. Oltre ai reati espressamente menzionati in questa disposizione, il catalogo prevede anche i reati violenti e altri reati contro l’integrità sessuale. L’ampliamento del catalogo è operato da un lato servendosi della possibilità di aggiungere altre fattispecie (art. 121 cpv. 4 Cost.) e dall’altro traendo le conseguenze del fatto che, per quanto possibile, occorre indicare espressamente i reati violenti menzionati nella Costituzione come motivi di espulsione, anche se non presentano la gravità della rapina.
In questo catalogo la gravità astratta dei singoli reati non è di primaria importanza. Soprattutto per quanto riguarda i reati sessuali e violenti è più rilevante il genere di violazione del bene giuridico. Fondamentale è inoltre il fatto che la commissione di questi reati da parte di stranieri in Svizzera è considerata intollerabile. Il catalogo comprende pertanto, oltre ai crimini più gravi (come l’omicidio intenzionale, l’assassinio, la rapina, l’incendio intenzionale e la violenza carnale), anche crimini più lievi (p. es. l’abbandono e l’esposizione a pericolo della vita altrui) e delitti (p. es. la lesione semplice perseguibile solo a querela di parte) che, secondo la comminatoria del CP, nei casi di minima gravità possono essere puniti con una pena pecuniaria di una sola aliquota giornaliera.
Il traffico di stupefacenti che comporta l’espulsione secondo l’articolo 121 capoverso 1 lettera a Cost. è inteso in modo molto ampio e integrato con altre fattispecie: nel catalogo sono riprese tutte le violazioni dell’articolo 19 LStup. Poiché l’articolo 19 capoverso 1 LStup commina una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria, anche in questo ambito reati di poco conto possono essere sanzionati con l’espulsione obbligatoria.
La percezione abusiva di prestazioni delle assicurazioni sociali o dell’aiuto sociale ai sensi dell’articolo 121 capoverso 3 lettera b Cost. deve dare luogo all’espulsione obbligatoria se è stato commesso un reato come la truffa secondo l’articolo 146 CP o l’abuso di prestazioni sociali, una nuova fattispecie penale proposta nel presente contesto72.
Nessuna pena minima:
La variante 2 rinuncia a prendere in considerazione la gravità concreta del reato. È sufficiente che l’autore sia condannato per un atto riportato nel catalogo dei reati. Ciò significa che l’espulsione deve essere irrogata indipendentemente dalla pena inflitta nel singolo caso. Di conseguenza va ordinata obbligatoriamente anche nei casi in cui, pur essendo realizzata una fattispecie del catalogo dei reati, il giudice rinuncia a infliggere una punizione che sarebbe priva di senso (art. 52 CP), oppure decide di infliggere una pena molto mite considerata la lievità della colpa o di attenuare la pena in caso di legittima difesa (art. 16 CP). La formulazione scelta per le disposizioni attuative non permette invece di espellere dal Paese l’autore che viene assolto per incapacità ma viene internato a causa della sua pericolosità.
Autorità competente:
Competente per ordinare l’espulsione e fissare la durata concreta del divieto d’entrata è il giudice penale, o il pubblico ministero nella procedura del decreto
71 Art. 73a AP-CP variante 2.
72 Art. 73a cpv. 1 lett. k e art. 151a AP-CP variante 2.