Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 73 pagine
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d’accusa (art. 73a cpv. 1 AP-CP). Essi non verificano se sussistono eventuali impedimenti all’espulsione: se è stata realizzata una determinata fattispecie penale, l’espulsione è ordinata automaticamente.
Il fatto che l’ordine di espulsione possa essere emesso senza verificare le garanzie internazionali dei diritti umani, e quindi senza compiere una ponderazione degli interessi, permette di ordinare un’espulsione di 5–15 anni (20 anni in caso di recidiva) nell’ambito della procedura del decreto d’accusa.
Disposizioni esecutive:
L’«autorità cantonale competente» esegue l’espulsione senza indugio (art. 73c cpv. 1 AP-CP).
Se l’interessato fa valere il fatto che l’espulsione viola il divieto di respingimento (art. 25 cpv. 2 e 3 Cost.), l’autorità esecutiva cantonale decide entro trenta giorni (art. 73c cpv. 4 AP-CP) se sospendere temporaneamente l’espulsione dal territorio svizzero (art. 73c cpv. 2 AP-CP). La sussistenza di ulteriori motivi di impedimento non può essere verificata73. Un’interruzione o una successiva revoca dell’espulsione dal territorio svizzero non sono previste.
I rimedi giuridici contro la decisione di esecuzione dell’espulsione sono limitati e la procedura è accelerata. L’articolo 73c capoverso 4 AP-CP prevede che la decisione dell’autorità esecutiva sui motivi di cui all'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale possa essere impugnata dinanzi al tribunale cantonale competente. Anche il potere d’esame si limita al divieto di respingimento. La decisione del tribunale cantonale, che è definitiva, va presa entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
Disposizione sul diritto determinante:
Infine la variante 2 dichiara espressamente che i nuovi articoli del CP in materia di espulsione prevalgono sul diritto internazionale non cogente. Secondo l’articolo 73d AP-CP, sono considerate regole cogenti del diritto internazionale esclusivamente i divieti della tortura, del genocidio, della guerra di aggressione, della schiavitù e del respingimento in uno Stato in cui l’interessato è minacciato di morte o tortura.
1.6 Valutazione delle varianti proposte
1.6.1 Variante 1
La variante 1 rappresenta una soluzione di compromesso tra l’automatismo dell’espulsione previsto nelle nuove disposizioni costituzionali e i principi dello Stato di diritto. La realizzazione del compromesso esige però delle rinunce su entrambi i fronti.
- Da un lato l’automatismo dell’espulsione è limitato dal principio della proporzionalità (in senso stretto) e dalle garanzie dei diritti umani tutelate dal diritto internazionale. Oltre al divieto di respingimento, vanno segnatamente
73 Il caso in cui, per mancanza di documenti d’identità o di cooperazione delle autorità nello Stato di destinazione, l’espulsione risulti di fatto (temporaneamente) impossibile non è disciplinato espressamente. Tuttavia si parte dal presupposto che, in caso di impossibilità concreta dell’esecuzione, l’espulsione venga sospesa.