Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 41 pagine

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Entrambe sono inoltre contrarie all’ALC62. È prevedibile che l’UE non tollererà che la Svizzera si scosti in tal modo dall’ALC; le relazioni bilaterali potrebbero esserne gravemente compromesse63, con il rischio di una denuncia dell’ALC e quindi di tutti gli accordi bilaterali64. Economiesuisse reputa fondamentale, nell’attuazione delle nuove disposizioni costituzionali, non mettere a repentaglio l’ALC e la via bilaterale con l’UE.

A parere di GE, entrambe le varianti non sono praticabili poiché comporterebbero un massiccio aumento delle espulsioni dal territorio svizzero e dei costi correlati. Soprattutto la variante 2 provocherebbe numerose espulsioni non eseguibili. Tali conseguenze non sono soltanto in contrasto con la volontà popolare, bensì nuociono anche alla credibilità dei giudici e alla reputazione della Svizzera.

KSS respinge l’automatismo dell’espulsione previsto dalla variante 2, in quanto non conforme al diritto internazionale; rifiuta anche la variante 1 perché relativizza troppo la volontà popolare originaria e inoltre perché l’espulsione non può essere disposta nell’ambito della procedura del decreto d’accusa.

Alcuni partecipanti ritengono che le basi legali esistenti consentano di espellere stranieri che hanno subito varie condanne; non è opportuno inasprire il diritto vigente65.

SFR propone che il Consiglio federale rinunci a elaborare un disegno volto ad attuare le nuove disposizioni costituzionali. Deve invece avanzare proposte: (1) che permettano di eliminare dalla Costituzione federale le disposizioni contrarie ai diritti umani e al diritto internazionale; (2) che consentano al Tribunale federale di esaminare la compatibilità delle iniziative popolari con i diritti umani e il diritto internazionale; (3) che concretizzino una legislazione d’esecuzione dell’articolo 35 Cost. trasformandone le disposizioni da lettera morta a obbligo vincolante.

1.4 Conflitto tra la volontà popolare e gli obblighi di diritto internazionale

Numerosi partecipanti affermano che non è possibile attuare la volontà popolare secondo il tenore delle nuove disposizioni rispettando integralmente i principi fondamentali costitu-

zionali e gli obblighi di diritto internazionale.

ASM e CSIAS partono dal presupposto dell’uguaglianza delle disposizioni costituzionali. Anche se le nuove disposizioni costituzionali sono state accolte dal Popolo, devono essere attuate, per quanto possibile, nel rispetto del diritto internazionale e del principio della proporzionalità (TS).

Per alcuni partecipanti che sostengono la variante 166 e per la maggioranza di coloro che rifiutano entrambe le varianti67 le nuove disposizioni costituzionali vanno attuate rispettando i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e gli obblighi internazionali della Svizzera. L’articolo 5 capoverso 4 Cost. prevede che Confederazione e Cantoni rispettino il diritto internazionale. Inoltre, il Tribunale federale ha confermato il primato del diritto internazionale, in particolare dei diritti umani68, sul diritto interno. Con una normativa contraria alla CEDU la Svizzera rischia di essere condannata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea e dovrebbe quindi adottare misure per evitare altre violazioni di questo tipo. UNIGE osserva che

62 PS, Amnesty, Caritas, CFM, OSAR, USS, Unia; GDS con motivazione dettagliata e rinvii alla giurisprudenza pertinente. 63 GDS, Unia. 64 GE, Unia. 65 ACES, OSAR, CRS. 66 BS, PES, UCS; NKS e FSPI in relazione alla CDF; ACS e TS in relazione all’ALC. 67 GE, PS, Amnesty, Caritas, GDS, CFM, FIMM, FSA, SBA, FCPS, USS, Sosf, UNHCR, Unia; ACES, OSAR e CRS, che sono contrari a un inasprimento delle leggi vigenti. 68 UNIGE; GDS con illustrazione dettagliata della situazione per l’ALC nonché rinvii alla giurisprudenza del TF, in particolare la giurisprudenza PKK.