Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 41 pagine
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in linea di massima non deve essere applicata una normativa legale contraria alla CEDU.
L’importanza degli articoli 3 CDF e 11 Cost. è stata sottovalutata e illustrata in maniera errata nella documentazione finora redatta in merito all’iniziativa espulsione. Senza la possibilità di tenere conto del bene dei minori interessati nella procedura di espulsione, l’articolo 121 capoversi 3-6 Cost. è in contraddizione con il diritto internazionale cogente e il diritto costi-
tuzionale preminente69. È criticata la distinzione tra diritto internazionale cogente e non cogente e si rinvia al
ruolo esemplare e alla tradizione umanitaria della Svizzera70.
Infine, Caritas deplora che sia stata posta in consultazione la variante 2, che viola manifestamente norme di diritto internazionale e principi costituzionali.
L’UDC è di altro avviso: nel caso di norme costituzionali non direttamente applicabili la le-
gislazione d’esecuzione prevale sul diritto internazionale anteriore. Questo principio non
può essere eluso rimandando all’articolo 5 capoverso 4 Cost. In linea di massima uno Stato è autorizzato a violare il diritto internazionale non cogente. In seguito deve soltanto renderne conto ai suoi partner internazionali, che reagiranno di conseguenza.
È inaccettabile che iniziative popolari contrarie al diritto internazionale non cogente siano ammissibili, ma che debbano restare lettera morta in caso di approvazione. Se fosse contraria al diritto internazionale non cogente, l’iniziativa espulsione (o la sua attuazione) dovrebbe prevalere in caso di contraddizioni materiali. La legittimazione di una disposizione costituzionale è considerevolmente più elevata di quella di trattati internazionali non cogenti71.
1.5 Principio della proporzionalità
Caritas osserva che il principio della proporzionalità è sancito espressamente come fondamento dello Stato di diritto nell’articolo 5 capoverso 2 Cost. mentre l’articolo 36 capoverso 3 Cost. lo considera uno dei presupposti per operare restrizioni dei diritti fondamentali. È pertanto un principio fondante dello Stato di diritto determinante in tutti i settori del diritto pubblico. Non è accettabile derogare a tale principio in un singolo settore della legislazione72.
Secondo il PPD, chi non riconosce il principio della proporzionalità quale fondamento della Costituzione agisce in maniera anticostituzionale e mette in dubbio tutta la nostra giurisprudenza. Lo Stato di diritto deve garantire i diritti fondamentali, tutelare il principio della proporzionalità e proteggere le persone dall’arbitrio. Il fatto di non applicare tali principi nel caso della criminalità straniera costituisce una discriminazione.
L’esclusione di qualsiasi esame della proporzionalità da parte del giudice/pubblico ministero conformemente alla variante 2 dimostra una fondamentale e ingiustificata diffidenza nei confronti della giustizia73.
Il MPC osserva che nella sistematica del Codice penale l’espulsione è collocata tra le misure
e ciò attribuisce particolare rilevanza al principio della proporzionalità, in quanto
l’articolo 56 capoverso 2 CP prescrive esplicitamente che l’ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non deve essere sproporzionata rispetto alla probabilità e alla gravità di nuovi reati.
SBA critica che la variante 2 degrada i giudici e i pubblici ministeri a redattori automatici di testi. Rimane loro soltanto la decisione sulla durata dell’espulsione dal territorio svizzero, la
69 NKS, FSPI. 70 OSAR, UNHCR. 71 UDC, USAM. 72 LU, PEV, OSAR, SFR, CSIAS, Sosf, UCS. 73 BE, LU.