Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 41 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 21Fedlex · Rapporto sui risultati

2. Contesto normativo

Diritto penale Diritto degli stranieri Riserve nei confronti di entrambe le possibilità

FR, JU BE, BL, BS, LU, SG, SH, VD, ZH BE, GE, LU, SO, ZH

PEV, PS

CFM, FIMM, SBA, SFR, Sosf, TS MPC, CAIS, KSS, SSDP, ASM,

UNIGE, UNHCR

2.1 Argomenti a favore di un’attuazione nel diritto penale

Per FR per garantire la certezza del diritto è opportuno disciplinare nel CP la ripartizione delle competenze e i principi.

Per PEV il disciplinamento nel CP presenta il vantaggio che sia la sentenza di condanna

sia la decisione di espulsione dal territorio svizzero sono prese nell’ambito dello stesso procedimento penale.

Al momento del giudizio il giudice penale deve valutare la personalità dell’autore e le sue condizioni di vita. Conosce pertanto i fatti che vanno considerati nella verifica della proporzionalità di una decisione di espulsione e nella sua sentenza può e deve anticipare anche le conseguenze in materia di diritto degli stranieri74. A parere del PS, tale circostanza garantisce al meglio un’attuazione corretta nella prassi delle disposizioni inasprite. Questi vantaggi, sul piano dello Stato di diritto, di una soluzione di diritto penale sono tuttavia dati soltanto se il giudice può verificare effettivamente il singolo caso, senza essere obbligato da un automatismo legale manifesto o nascosto a disporre un’espulsione dal territorio svizzero75.

2.2 Argomenti a favore di un’attuazione nel diritto degli stranieri

Una maggioranza dei partecipanti che si sono espressi in merito a tale questione è favorevole ad attuare le nuove disposizioni costituzionali nel diritto degli stranieri, in particolare per motivi pratici, finanziari e di economia procedurale.

Considerazioni di ordine sistematico: l’articolo 121 Cost. figura sotto il titolo «Sezione 9: Dimora e domicilio degli stranieri»76. Inoltre, l’espulsione dal territorio svizzero non costituisce una sanzione penale (il meccanismo dell’espulsione non consente di individualizzare la sanzione come richiesto nel diritto penale), bensì una misura amministrativa, che va disciplinata nella legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20)77.

Il raggruppamento delle competenze per tutte le questioni di diritto degli stranieri presso l’autorità in materia di stranieri è risultato efficace e va mantenuto78. Il sistema delle misure coercitive nella LStr è ben sviluppato e funziona79. Un’attuazione nel CP conduce a un sistema ibrido, in quanto la LStr prevede fattispecie di allontanamento che dovranno continua-

74 PS, FIMM, SBA, SFR, Sosf. 75 SFR, Sosf; FIMM e SBA con la riserva che una soluzione di diritto penale è manifestamente discriminatoria, in quanto in questo caso il diritto penale prevede una sanzione che può essere inflitta soltanto nei confronti di stranieri. 76 BL, BS, SG, MPC, CAIS, KSS, SSDP. 77 BL, CAIS, KSS. 78 BS, ZH; per analogia MPC, UNIGE. 79 SG, ZH, MPC.