Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 41 pagine

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re a essere attuate dalle autorità in materia di migrazione80.

La reintroduzione dell’espulsione giudiziaria dal territorio svizzero comporta di nuovo la dop-

pia competenza dell’autorità penale e di quella in materia di stranieri, che in passato ha

causato divergenze e ha provocato l’abrogazione dell’espulsione giudiziaria81. A parere di BS tali differenze non possono essere evitate del tutto nonostante il maggiore coinvolgimento dell’autorità in materia di stranieri nella decisione del giudice penale. I processi penali sarebbero gravati da temi che non hanno nulla a che vedere con il perseguimento di reati82. Gli argomenti che nel messaggio concernente la modifica delle disposizioni generali del CP (FF 1999 1669) hanno portato all’abrogazione dell’espulsione giudiziaria dal territorio svizzero restano validi83.

Il bisogno di protezione dell’interessato e il rispetto del divieto di respingimento vanno considerati già al momento della decisione sull’espulsione dal territorio svizzero. La necessaria ponderazione degli interessi impone conoscenze approfondite, di cui normalmente i giudici non dispongono84. È problematico delegare (nuovamente) la competenza decisionale in questioni complesse di diritto degli stranieri e diritto internazionale a istituzioni che non dispongono delle conoscenze specifiche e dell’esperienza che vantano le autorità in materia di stranieri85. La proposta del Consiglio federale secondo la quale il giudice penale può richiedere il parere dell’autorità in materia di stranieri non è economica sul piano procedurale86.

Sono prevedibili oneri e costi supplementari considerevoli, poiché di norma i procedimenti giudiziari sono più complessi, lunghi e onerosi rispetto alle procedure delle autorità amministrative87. È parimenti criticata la bipartizione dell’iter legale88. Inoltre saranno presumibilmente presentati più ricorsi contro un’espulsione giudiziaria dal territorio svizzero. In questi casi il giudice deve motivare per scritto tutta la sentenza penale anche se ne viene impugnata solo una parte, che peraltro non ha direttamente a che vedere con il reato penale. La seconda autorità deve inoltre decidere su punti solo di minore importanza oppure addirittura non appartenenti alla causa penale vera e propria89. Nel contempo è probabile che l’onere da parte delle autorità amministrative non diminuirà sensibilmente, in quanto è prevedibile un aumento delle decisioni d’esecuzione impugnate. A parere di BS l’istituzione di una procedura cantonale a due livelli costituisce una soluzione onerosa e complicata, sia sul piano organizzativo che su quello finanziario, a scapito dei Cantoni. Inoltre, la Confederazione non indica se e in che modo intende sostenere i Cantoni.

Anche se un’espulsione pronunciata dal giudice penale avesse un maggior effetto deterrente su potenziali autori stranieri di reati (cosa di cui ZH dubita), ciò non può rappresentare un criterio determinante per l’attribuzione della competenza a esaminare il diritto di soggiorno degli autori di reati90.

Per ZH, il fatto che il messaggio concernente la modifica del diritto sanzionatario del 4 aprile 2012 propone di introdurre nel CP una nuova espulsione facoltativa non elimina la convinzione che le nuove disposizioni costituzionali vadano attuate nella LStr, poiché la reintroduzione dell’espulsione dal territorio svizzero è stata respinta in sede di consultazione

80 SG, ZH, CAIS, KSS. 81 BL, BS, SG, SH, ZH, ASM, UNIGE. 82 CAIS, KSS. 83 CAIS, KSS, ASM. 84 UNHCR; VD: Il giudice va pertanto obbligato nella legge a consultare l’autorità in materia di stranieri. 85 BS, LU, SG, SH, MPC, CAIS, KSS, SSDP. 86 BE, BL, BS, LU, SG, SH, MPC, CAIS, KSS, SSDP, ASM. 87 BL, BS, SH, CAIS, KSS, SSDP. 88 BL, SG, CAIS, KSS. 89 SH, CAIS, KSS, SSDP. 90 SG, SH, ZH.