Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 41 pagine

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(cfr. tuttavia sotto, n. 2.3).

2.3 Riserve nei confronti delle soluzioni presentate

Sono evidenziati gli svantaggi di un’attuazione nel diritto penale e si deplora che il Consiglio federale abbia rinunciato a porre in consultazione anche la variante con un’attuazione nel diritto degli stranieri91. In tal modo sarebbe stata possibile una migliore valutazione dei vantaggi e degli svantaggi dei contesti normativi92.

La normativa sull’espulsione obbligatoria va tuttavia armonizzata, sul piano materiale e della sistematica, con l’espulsione facoltativa nel CP, prevista nel messaggio concernente la modifica del diritto sanzionatorio del 4 aprile 201293. Se l’espulsione facoltativa è introdotta nella legge, motivi di coerenza depongono a favore dell’attuazione nel CP (ZH).

ZH ritiene adeguato un disciplinamento nel CP per la variante 2, ma non per la variante 1. Nella variante 2 non convince tuttavia il collocamento dell’espulsione nella sistematica del CP; il collocamento tra le altre misure appare più consono.

3. Costi

Molti partecipanti evidenziano i costi che l’una o l’altra variante comporta per i Cantoni (Comuni)94. Soprattutto i Cantoni citano l’onere finanziario supplementare a carico delle autorità penali, di polizia e della migrazione coinvolte95.

Vari partecipanti esigono in generale che la Confederazione partecipi ai costi dell’esecuzione dell’espulsione96. Alcuni ritengono insufficiente l’attuale indennizzo dei costi d’espulsione da parte della Confederazione, che va aumentato97.

Per quanto concerne la carcerazione in vista di rinvio coatto (carcerazione amministrativa) si richiama l’attenzione sulla problematica dei posti di detenzione limitati o addirittura mancanti98 e si richiede esplicitamente una partecipazione finanziaria della Confederazione alla loro creazione99.

La Confederazione deve inoltre sostenere materialmente le autorità in sede di esecuzione (p. es. accertamento dell’identità, nazionalità, ottenimento dei documenti di viaggio) e assumersi i relativi costi, come fa nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento e

dell’espulsione previsti dal diritto in materia di stranieri. Una corrispondente normativa è del tutto assente nell’avamprogetto di legge100.

È altresì indispensabile che la Confederazione garantisca un sostegno finanziario

all’esecuzione dell’espulsione analogo a quello fornito nel caso dell’allontanamento e dell’espulsione disposti in virtù del diritto in materia di stranieri.Oltre al disegno di legge va integrata anche l’ordinanza dell’11 agosto 1999 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281)101.

91 BE, LU, MPC. 92 BE, MPC. 93 SG, SO, ZH. 94 AG, AR, BE, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SZ, TI, VD, ZH, CAIS, KSS, USAM, CSIAS, UCS, ASM. 95 AG, AR, BE, BL, JU, LU, NE, TI, VD, ZH, UCS. 96 BE, FR, GR, NE, SH, SZ, VD, UCS, ASM. 97 NE, SH, ZH, ASM. 98 FR, GL, GR, JU, NE, SG, SH, VD, ZH, UCS. 99 FR, GR, ZH. 100 NE, UCS. 101 BL, NE, UCS.