Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 41 pagine

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no a 480 ore). La pena minima mette sotto pressione i giudici, che possono così decidere se infliggere o prescindere da un’espulsione160.

Sono sollevati altri punti correlati all’articolo 66a capoversi 2 e 3 AP-CP.

Alcuni partecipanti ritengono necessario espellere anche le persone che commettono a più riprese reati per i quali il giudice irroga una pena detentiva inferiore a sei mesi (pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere, 720 ore di lavoro di pubblica utilità)161.

SG ritiene che il lavoro di pubblica utilità sia inopportuno quale pena principale in concomitanza con l’espulsione dal territorio svizzero e ne chiede pertanto lo stralcio nell’articolo 66a capoverso 2 AP-CP.

A parere di NE l’espressione «diritto di dimora» di cui all’articolo 121 capoverso 3 Cost. consente di escludere gli stranieri titolari di un permesso di domicilio dal campo d’applicazione degli articoli 66a e seguenti AP-CP. Secondo FSA il tipo di permesso deve essere considerato in occasione dell’esame dell’esigibilità secondo il capoverso 3.

1.3 Durata dell’espulsione dal territorio svizzero (cpv. 1)

Alcuni partecipanti criticano la durata dell’espulsione proposta162. L’aumento della durata dagli attuali cinque a 15 anni rappresenta un inasprimento notevole, del tutto ingiustificato163. La durata proposta viola il principio della proporzionalità. Manca la possibilità di definire una misura adeguata e proporzionata (oppure un’espulsione inferiore a 5 anni) a seconda della gravità del reato e si accetta di non poter effettuare una ponderazione adeguata degli interessi in gioco164. Un’espulsione inflitta per un periodo molto lungo può essere in contraddizione con una richiesta di protezione internazionale. Diventa impossibile presentare una domanda d’asilo. Le persone con un chiaro legame con la Svizzera devono poter continuare a presentare una domanda nel caso in cui debbano attendersi una persecuzione rilevante ai fini dell’asilo o siano minacciate la loro vita e integrità fisica. Il precedente comportamento delittuoso va all’occorrenza considerato nell’ambito dell’esame dell’asilo165.

Singoli partecipanti sono in linea di massima favorevoli alla durata dell’espulsione. Sono invece dell’avviso che – analogamente alla variante 2 (art. 73b cpv. 2 AP-CP) – per determinati reati la durata dell’espulsione debba essere fissata a 10 anni166.

1.4 Suddivisione della pena (cpv. 4)

FSA approva la differenziazione proposta.

Alcuni partecipanti esprimono invece una posizione critica a tale proposito167. A loro avviso le disposizioni sono difficilmente applicabili168. Il giudice non è obbligato a motivare quale parte della pena riguarda un determinato reato. Inoltre, secondo l’articolo 82 CPP in presenza di determinate condizioni viene sostanzialmente a cadere l’obbligo di motivare la sentenza. Il nuovo sistema provoca un aumento dei ricorsi e quindi un onere supplementare per i giudici169. In tale contesto NE osserva che il giudice potrebbe al massimo fissare la pena che infliggerebbe se dovesse giudicare soltanto i reati di cui al capoverso 1.

160 UDC, USAM. 161 OW, PPD, UDC (incl. UDC GR), USAM. 162 PES, Amnesty, Caritas, FCPS, OSAR, UNHCR. 163 PES, Amnesty. 164 Caritas; analogamente GDS, ACES, FCPS, OSAR, UNHCR. 165 OSAR, UNHCR. 166 UDC (incl. UDC GR), USAM. 167 FR, GE, NE, CAIS, KSS. 168 FR, GE, CAIS, KSS. 169 FR, CAIS, KSS.