Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 41 pagine
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La differenziazione è respinta anche da singoli partecipanti170 che la ritengono contraria alla tradizione giuridica elvetica (pena unica per tutti i reati).
2. Recidiva (art. 66b AP-CP)
Alcuni partecipanti respingono la normativa proposta, in quanto sproporzionata (durata indipendentente dalla pena inflitta nel singolo caso).171
Singoli partecipanti chiedono invece un inasprimento172, in quanto la formulazione proposta non corrisponde all’articolo 121 capoverso 5 Cost. Lo scopo di tale disposizione consiste nell’infliggere, in caso di prima espulsione, un divieto d’entrata in Svizzera di 5-15 anni. In caso di recidiva il divieto d’entrata va fissato a 20 anni (art. 121 cpv. 5 periodo 2 Cost.). È irrilevante il momento in cui questa persona ha commesso nuovamente un reato. In caso di nuova condanna (in seguito a un reato previsto nel catalogo) va inflitto un divieto d’entrata di 20 anni a prescindere dal fatto che al momento del reato sussista un divieto d’entrata.
3. Momento dell’esecuzione (art. 66c AP-CP)
+ +/- -
AG, BE, FR, SG, SO, NE, UR, ZH
PEV, UDC
CAIS, KSS, UCS,
Christian Meier
3.1 Osservazioni generali in merito all’esecuzione
NE osserva che i sistemi repressivi proposti non consentono di risolvere i problemi correlati alle espulsioni ineseguibili (soprattutto a causa dell’assenza di documenti). Oltre al sostegno finanziario e materiale da parte della Confederazione per trovare le soluzioni necessarie in tale ambito, occorre parimenti mettere in discussione l’attuale sistema della carcerazione in vista di rinvio coatto, della scorta di polizia e dell’esecuzione delle espulsioni.
Cfr. inoltre i pareri relativi ai costi dell’esecuzione nel capitolo III numero 3.
3.2 Ad articolo 66c AP-CP
FR adduce un’obiezione di fondo: l’esecuzione dell’espulsione deve essere prioritaria ri-
spetto a quella di una misura stazionaria, in particolare dell’internamento (soprattutto
per motivi di costi). Andrebbe eseguita soltanto la pena detentiva precedente (in caso di internamento) o il periodo della pena detentiva sospesa (in caso di misure terapeutiche).
In merito a tale disposizione sono inoltre proposte numerose precisazioni: secondo SO va infatti garantita la possibilità di continuare ad eseguire la pena nel Paese d’origine. Dopo la soppressione di una misura può essere ordinata la sospensione condizionale di una pena residua; SG ritiene pertanto necessario stralciare l’espressione «senza essere sostituita» nel secondo periodo del capoverso 1. Secondo FR occorre considerare espressamente anche le misure ambulatoriali e l’internamento. In caso di pene sospese con la condizionale va disciplinato esplicitamente il momento dell’esecuzione dell’espulsione173. In questo caso bisogna fondarsi sul passaggio in giudicato della sentenza (FR).
170 UDC (incl. UDC GR), USAM. 171 Amnesty, UNHCR. 172 UDC (incl. UDC GR), USAM. 173 FR, VD.