Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/101: Codice penale svizzero e Codice penale militare (attuazione dell'articolo 121 capoversi 3-6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati) · 41 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 31Fedlex · Rapporto sui risultati

3.3 Autorità competente per l’esecuzione

Secondo il rapporto spetta ai Cantoni decidere chi è competente per l’esecuzione

dell’espulsione (autorità preposta all’esecuzione delle pene o autorità in materia di stranieri) e come garantirla (in base alla carcerazione di sicurezza secondo il CPP o alla carcerazione in vista di rinvio coatto secondo la LStr). Tale ritegno da parte della Confederazione è criticata da più parti.

Negli avamprogetti manca una chiara ripartizione delle competenze e dei compiti tra i giudici e le autorità amministrative a livello federale e cantonale. Per evitare problemi e sovrapposizioni in sede attuativa, occorre sancire chiaramente nella legge la ripartizione delle

competenze e introdurre una normativa federale uniforme che garantisca l’esecuzione

dell’espulsione174.

Visto che le autorità cantonali in materia di migrazione eseguono già un numero molto più elevato di allontanamenti in virtù del diritto in materia di asilo e di stranieri e visto che in sede di esecuzione si porranno problemi identici o simili, la molteplicità delle competenze proposta

non appare opportuna175. Le autorità in materia di migrazione devono restare competenti

per l’ordine dell’espulsione e per la carcerazione in vista di rinvio coatto; tale attribuzione va sancita già nella legge176.

4. Sospensione dell’esecuzione (art. 66d AP-CP)

+ +/- -

AG, BE, BL, BS, LU, NE, SG, VD,

ZG, ZH

PBD, PEV, UDC PES

Amnesty, Caritas, FIMM, OSAR,

SFR, SKF, Sofs, UNHCR

4.1 Ad articolo 66d AP-CP

Nell’articolo 66d occorre riprendere, perlomeno in forma facoltativa, anche il motivo di sospensione previsto all’articolo 83 capoverso 4 LStr (inammissibilità dell’esecuzione

dell’espulsione in situazioni di guerra, guerra civile, ecc.)177, dato che anche situazioni di guerra e violenza possono raggiungere la soglia richiesta per l’articolo 3 CEDU.

Finora l’esame del divieto di respingimento incombeva alle autorità federali. I Cantoni non disponevano delle conoscenze e delle capacità necessarie ad accertare in maniera affidabile la situazione nei rispettivi Paesi. Le autorità cantonali preposte all’esecuzione dipendono pertanto dal sostegno dell’Ufficio federale della migrazione (SG).

Singoli partecipanti criticano inoltre che il divieto di respingimento sia esaminato soltanto al momento dell’esecuzione178: secondo OIM è fondamentale che la legge preveda, per quanto concerne il divieto di respingimento, una verifica del singolo caso prima che venga inflitta un’espulsione giudiziaria. Secondo AG una decisione formale con una nuova valutazione del divieto di respingimento da parte dell’autorità preposta all’esecuzione è ammissibile soltanto se la situazione nel Paese d’origine è mutata radicalmente dopo l’emanazione della sentenza penale. In seguito all’espulsione ordinata ma non eseguibile, gli interessati sono conside-

174 AG, UR, ZH, UCS. 175 BE, ZH, UCS. 176 BL, ZH, CAIS, KSS, UCS, Christian Meier. NE osserva che l’espulsione secondo il vecchio diritto era eseguita dall’autorità preposta all’esecuzione delle pene. La decisione in merito alla sospensione va tuttavia presa dall’autorità di polizia degli stranieri. 177 BE, LU, OSAR, UNHCR. 178 FIMM, SFR, Sofs.