Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 3 pagine
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ha voluto dare una funzione di giocattolo. La dichiarazione del fabbricante indica esplicitamente quale sia l’impiego previsto per un oggetto e fornisce pertanto un criterio. L’impiego che ci si può ragionevolmente attendere prevale però sulla dichiarazione del fabbricante riguardo all’impiego a cui un oggetto è destinato. Il fabbricante deve essere in grado di motivare la dichiarazione secondo cui un determinato prodotto non è un giocattolo.
Articolo 43 capoverso 2
Il capoverso 2 stabilisce i requisiti generali di sicurezza per quanto concerne i rischi cagionati dai giocattoli non assoggettati a requisti particolari di sicurezza (cfr. allegato 3 OSG). I requisiti generali di sicurezza possono fungere da fondamento giuridico per le misure da adottare riguardo ai giocattoli che, pur non sottostando a requisiti particolari di sicurezza, rappresentano determinati rischi. In primo luogo, i requisiti generali di sicurezza prevedono che i giocattoli, comprese le sostanze chimiche che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi. I requisiti generali di sicurezza riguardano pertanto le ripercussioni negative sulla salute (segnatamente gli effetti a lungo termine delle sostanze chimiche) e sulla sicurezza (segnatamente le lesioni lievi e gravi causate da difetti fisico-meccanici). I requisiti generali di sicurezza impongono inoltre ai giocattoli di essere sicuri per i loro utilizzatori, per i terzi, vale a dire per i genitori e per le altre persone che sorvegliano i bambini, per gli altri bambini e perfino per gli estranei. In secondo luogo, questi requisiti stabiliscono che i giocattoli devono essere sicuri quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Non basta quindi che il giocattolo sia sicuro quando è impiegato come previsto dal suo fabbricante ma deve esserlo anche se impiegato in altro prevedibile modo. Per valutare quali comportamenti possano essere ritenuti prevedibili, va considerato il comportamento dei bambini che normalmente non obbedisce alle stesse regole che valgono per l’adulto medio. Se un pericolo non può essere ridotto in misura sufficiente in sede di progettazione o mediante misure di protezione, il rischio residuo potrebbe essere limitato fornendo informazioni relative al prodotto alle persone che esercitano la sorveglianza e tenendo conto della loro abilità di affrontare tale rischio residuo. Secondo i metodi riconosciuti per la valutazione del rischio, né le informazioni destinate a chi effettua la sorveglianza né l’assenza di incidenti pregressi devono essere utilizzati come pretesti per evitare di migliorare la progettazione. Tenuto conto del comportamento dei bambini, va in una certa misura previsto anche l’impiego abusivo del giocattolo che va considerato nell’ambito della progettazione e della fabbricazione del giocattolo. Per esempio, i bambini non useranno uno scivolo scendendovi soltanto di schiena ma vi si arrampicheranno di lato e vi si lasceranno scivolare di pancia con la testa rivolta in avanti.
I requisiti generali di sicurezza fanno riferimento alle sostanze chimiche contenute nei giocattoli. Questo riferimento consolida le disposizioni contenute nell’allegato 3, parte 3 OSG, secondo cui la salute umana non deve essere lesa dalle sostanze o dai composti chimici contenuti nei giocattoli.
Articolo 43 capoverso 3
Il capoverso 3 specifica ulteriormente il contenuto dei requisiti generali di sicurezza. Questo capoverso spiega che, nell’ambito della progettazione e della fabbricazione dei giocattoli, occorre considerare la sicurezza del giocattolo anche dal profilo delle abilità degli utilizzatori e, se del caso, tenere conto anche delle abilità delle persone che li sorvegliano. I giocattoli devono essere sicuri, ma i rischi non possono essere totalmente eliminati; un rischio sostenibile deve essere accettato nei casi in cui le misure di costruzione o di sicurezza non possano escluderlo completamente. In alcuni giocattoli sono insiti dei pericoli (potenziali cause di danni) che non possono essere interamente eliminati. Non si può per esempio ridurre a zero la possibilità di cadere da una determinata altalena; questo rischio va però ridotto fino a risultare accettabile. Il fabbricante non può influire sulla scelta della superficie da posare sotto un‘altalena in un giardino privato per rendere impossibili le lesioni alla testa. Deve piuttosto fornire informazioni riguardo alle superfici adeguate per posarvi l‘altalena. Per valutare il rischio sostenibile, va tenuto conto delle abilità degli utilizzatore e, se del caso, delle persone che li sorvegliano.
Questa disposizione stabilisce inoltre che le abilità dell’utilizzatore e, se del caso, della persona che lo sorveglia devono essere prese in considerazione in particolar modo per quanto concerne i giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni o ad altri gruppi di età (per esempio, l’età minima di
10 anni per le confezioni del «piccolo chimico»)