Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/128: Revisioni nel settore del tabacco e degli oggetti d'uso · 3 pagine

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Articolo 43 capoverso 4

Il presente capoverso chiede che i giocattoli siano corredati da avvertimenti e istruzioni d’uso adeguati che rendano gli utilizzatori e le persone che li sorvegliano attenti ai pericoli e ai rischi derivanti

dall’impiego dei giocattoli e ai modi di evitarli. Come spiegato nel capoverso 3, è possibile che

l’impiego di un giocattolo sia connesso con un rischio sostenibile che deve però essere indicato in un apposito avvertimento e nelle istruzioni d’uso. L’OSG stabilisce le modalità che devono rispettare gli avvertimenti e le istruzioni d’uso.

Le istruzioni costituiscono una parte sostanziale del concetto di sicurezza di un giocattolo. Esse informano sui rischi che non sono sostenibili per gli utilizzatori, sui modi di evitare danni al giocattolo o alle sue funzioni e su come prevenire le insufficienze di funzionamento, ma non compensano i difetti nella costruzione del giocattolo.

Le istruzioni d’uso di cui il giocattolo è munito devono rendere attento l’utilizzatore o le persone che lo sorvegliano ai pericoli e ai rischi connessi con la sua utlizzazione e alle possibilità di evitarli. La sicurezza immanente non richiede ulteriori misure ed è il modo migliore di prevenire gli infortuni.

Se un pericolo non può essere sufficientemente minimizzato in sede di progettazione o mediante misure di protezione, il fabbricante deve verificare se il rischio residuo non può essere ridotto fornendo informazioni sul prodotto alle persone che praticano la sorveglianza e tenendo conto delle abilità di queste persone di gestire i rischi residui. Nei casi in cui i rischi non siano manifesti per gli utilizzatori o le persone che li sorvegliano, i fabbricanti devono fornire ai consumatori le informazioni necessarie affinché questi ultimi possano valutare i pericoli connessi con l’utilizzazione di un giocattolo durante il periodo in cui è normale o ragionevole utilizzarlo. Ne fanno parte anche le informazioni che permettono di evitare i rischi adottando misure di precauzione. Se vi sono diversi pericoli, occorre indicare almeno uno dei pericoli principali.

Secondo l’articolo 9 OSG, va eseguita una valutazione della sicurezza per determinare quali sono i rischi/pericoli di un giocattolo. Il giocattolo va progettato in modo tale da eliminare per quanto possibile i pericoli o ridurre i rischi residui fino a renderli sostenibili. I rischi residui vanno spiegati con avvertimenti e/o istruzioni d’uso adeguati. Non è per esempio possibile escludere al 100 per cento i rischi di annegamento connessi con l’uso dei giocattoli da utilizzare in acqua. Le persone che esercitano la sorveglianza vanno rese attente al fatto che il giocattolo deve essere utilizzato soltanto in acqua bassa e sotto la sorveglianza di un adulto.

Articolo 43 capoverso 5 lett. d e e

La delega prevista nel capoverso 5 va completata per permettere l’attuazione della direttiva sui giocatoli nell’ambito delle nuove norme del diritto svizzero.

La lettera d permette al DFI di disciplinare gli obblighi del fabbricante, dell’importatore e del commerciante (anche per quanto concerne il ritiro dal mercato e la rintracciabilità).

Secondo la lettera e il DFI può emanare disposizioni in materia di valutazione della conformità.