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Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine

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b . nei centri di detenzione di animali da laboratorio in cui non si producono né si tengono linee o ceppi con mutazioni patologiche né altri animali che necessitano di un accudimento e di una cura particolari: i guardiani di animali e le persone che dimostrano di possedere le conoscenze e le capacità richieste per accudire gli animali in modo adeguato.

2L‟autorità cantonale ordina un corso di formazione supplementare se le dimensioni del centro di detenzione, la specie animale, il modello animale o altre ragioni presuppongono conoscenze e capacità particolari.

Art. 117 cpv. 3

3I locali e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all‟allegato 3 e devono consentire di verificare lo stato generale di tutti gli animali senza arrecare loro notevole disturbo. Per le specie animali che non sono elencate nell‟allegato 3 sono applicabili i requisiti minimi di cui agli allegati 1 e 2.

Art. 122 cpv. 2

2La domanda deve essere presentata mediante il sistema d‟informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali. In casi motivati l‟autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell‟UFV.

Art. 128 cpv. 2

Concerne solo il testo francese

Art. 129 cpv. 1

Concerne solo il testo francese

Art. 130, rubrica, frase introduttiva e lett. d

Concerne solo il testo francese

Art. 132 cpv. 1

Concerne solo il testo francese

Art. 135 cpv. 9

9Nei locali di detenzione non possono essere uccisi animali e non possono essere eseguiti interventi o misure che provochino dolori, sofferenze, lesioni o ansietà. L‟UFV stabilisce le eccezioni per accertare quando tali misure o interventi non rappresentano una sofferenza eccessiva per gli animali che si trovano nello stesso locale, in particolare la marchiatura, le somministrazioni e i prelievi di campioni.

Art. 137 cpv. 4 lett. b

Concerne solo il testo francese