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Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine
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c. le detenzioni di quaglie della specie Coturnix japonica, se non sono tenuti contemporaneamente più di 50 animali adulti.
Art. 92 Autorizzazione con perizia
1Per le specie animali seguenti l‟autorità cantonale può rilasciare l'autorizzazione soltanto se la perizia di uno specialista indipendente e riconosciuto comprova che i parchi e le attrezzature previste consentono una detenzione adeguata degli animali:
a. sireni, lontre, otarie, foche e trichechi;
b. tutti i primati eccettuati gli uistitì;
c. speoto, crisocione, licaone, protele, ienidi; tutti gli orsi eccettuati procioni, cercoletti, bassarischi e nasue; lontra gigante, taira, ghiottone e moffetta; felini di grossa taglia quali pantera nebulosa, giaguaro, leopardo, irbis, puma, leone, tigre, ghepardo; oritteropo; tutti gli elefanti; tutti gli equidi selvatici; tapiri, tutti i rinoceronti, tutti i cinghiali tranne la specie Sus scrofa; ippopotamo pigmeo, ippopotamo; tragulidi; okapi, giraffe; tutti i bovidi eccettuati i camosci (Rupicapra rupicapra), lo stambecco delle Alpi (Capra ibex), il muflone, l‟ammotrago, gli altri ovini e caprini selvatici;
d. tutti i marsupiali, eccettuati canguri di piccola taglia, ratti canguri, uallabie e tilogale;
e. ornitorinco, echidna istrice, armadilli, formichieri, bradipi, ateruro, istrici;
f. becco a scarpa, kiwi, tutti i pinguini, strolaghe, podicipedidi, procellariiformi, fetonti, sule, fregate, serpentario, otarde grandi, sterne eccettuata la sterna inca, alcidi, apodidi eccettuati i nidiaci delle specie indigene;
g. tutti gli squali e le razze;
h. tartarughe di mare, testuggini giganti del genere Geochelone (G. gigantea, G. nigra, G. sulcata) e Dipsochelys (Dipsochelys spp.), tutti i coccodrilli (Crocodilia), tuatara, iguane marine, camaleonti eccettuato Chamaeleo calyptratus; iguane cornute (iguane terrestri delle Galapagos, Conolophus spp.), iguane rinoceronte (Cyclura spp.), diavolo spinoso (Moloch horridus), drago volante (Draco spp.); Python boeleni, serpenti marini (Hydrophiidae);
i. rana golia, salamandre giganti.
2Il richiedente e l‟autorità cantonale competente designano di comune accordo lo specialista. Per l‟autorizzazione di parchi di cui all‟articolo 95 capoverso 2 non è necessaria la perizia.
Art. 92a Detenzione e allevamento di animali da preda
1La superficie minima dei parchi in cui sono tenuti o allevati animali da preda deve soddisfare i requisiti di cui all‟allegato 2; gli altri requisiti, in particolare per quanto riguarda la densità di occupazione, sono disciplinati in merito alla detenzione dall‟allegato 3 tabella 1 e in merito all‟allevamento dall‟allegato 3 tabella 2.