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Consultazione 2011/16: Modificazione del' Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), del'Ordinanza concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali e del'Ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici · 68 pagine
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2I locali e i parchi in cui sono tenuti animali da preda devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente. L‟intensità dell‟illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d‟illuminazione devono essere adeguati alle esigenze degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere percepibile alcun tremolio fastidioso.
3La temperatura, l‟umidità dell‟aria, l‟arieggiamento e la qualità dell‟acqua nei locali e nei parchi devono essere adeguabili alle esigenze degli animali. I locali e i parchi devono consentire di verificare lo stato generale di tutti gli animali senza arrecare loro notevole disturbo.
4I centri di detenzione di animali da preda devono avere o poter utilizzare locali e installazioni sufficienti affinché:
a. gli animali malati e gli animali con uno stato igienico incerto possano essere isolati;
b. la conservazione di foraggio e di altri materiali quali i prodotti di pulizia e disinfezione nonché la loro eliminazione possano essere separati in modo appropriato dal centro di detenzione degli animali.
5Gli animali da preda delle specie sociali devono essere tenuti in gruppo con i conspecifici. La detenzione individuale di animali incompatibili è consentita in casi eccezionali per una durata limitata.
6Specie animali diverse possono essere tenute nello stesso locale solo se ciò non compromette il loro benessere.
7Nell‟occuparsi degli animali da preda occorre evitare rumori eccessivi o improvvisi.
8Le marchiature possono essere applicate soltanto agli animali utilizzati per il mantenimento della produzione. Per la marchiatura di questi animali occorre utilizzare il metodo meno traumatico per l‟animale.
Art. 93 cpv. 1 e 2 lett. b
1Le detenzioni di animali selvatici nonché le detenzioni e gli allevamenti di animali da preda devono tenere un registro di controllo dell‟effettivo degli animali se sono soggette ad autorizzazione.
2Tranne nel caso delle aziende di piscicoltura, il registro di controllo dell‟effettivo degli animali contiene, a seconda della specie, dati riguardanti:
b. la diminuzione dell‟effettivo (data; nome e indirizzo dell‟acquirente o decesso; causa del decesso, se conosciuta; modalità di uccisione; numero).
Art. 95 cpv. 1 lett. d
1L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:
d. il personale soddisfa i requisiti di cui all‟articolo 85;