Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale (cpv. 1). Fanno tuttavia eccezione gli Svizzeri domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell'esercito di questo Stato (cpv. 2). Viene punito anche chiunque arruoli uno Svizzero per il servizio militare straniero (cpv. 3).
L'articolo 22 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 199719 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna autorizza l'autorità federale ad affidare a servizi privati il compito di diritto pubblico di assicurare la protezione delle autorità, delle persone e degli edifici della Confederazione. L’ordinanza del 27 giugno 200120 sui Servizi di sicurezza di competenza federale disciplina i compiti degli organi responsabili della protezione di persone ed edifici ai sensi degli articoli 22-24 LMSI (art. 1). Secondo l'articolo 3 dell'ordinanza, i servizi federali competenti possono ricorrere a servizi di protezione privati per la sorveglianza di edifici della Confederazione al fine di potenziarne il personale nonché per la protezione in occasione di manifestazioni della Confederazione per rafforzare la polizia (cpv. 1 e 2). L’OISS stabilisce le condizioni minime applicabili all'impiego di società di sicurezza private nei casi in cui la legge autorizza la Confederazione a delegare loro compiti di protezione in Svizzera o all'estero (cfr. cap. 1.1.2.).
Infine, è opportuno ricordare il progetto di revisione della LMSI21. L'articolo 9 capoverso 1 del disegno di legge prevede in particolare che il capo del DFGP possa vietare a una persona fisica, a un’organizzazione o a un gruppo di compiere un’attività che, in via diretta o indiretta, serva a propugnare, appoggiare o sostenere in altro modo operazioni terroristiche o di estremismo violento e che minacci concretamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
1.9.2 Diritto cantonale
I disciplinamenti cantonali sulle società di sicurezza sono molto diversi e non sono applicabili alle attività di sicurezza svolte all'estero. Alcuni Cantoni della Svizzera tedesca nonché il Cantone Ticino hanno adottato una legislazione sulle società di sicurezza che subordina ogni attività di questo tipo all'obbligo di ottenere un'autorizzazione; altri Cantoni (per esempio quello di Berna) non prevedono alcun obbligo di autorizzazione. Tutti i Cantoni romandi hanno aderito al Concordato del 18 ottobre 1996 sulle società di sicurezza (qui di seguito «Concordato romando»). Tale concordato stabilisce norme comuni atte a determinare l'attività delle società di sicurezza e prevede l'obbligo di autorizzazione per qualsiasi loro attività.
Per dar seguito alle richieste delle cerchie interessate di armonizzare questa situazione, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha elaborato un progetto per un concordato nazionale. In seguito ai risultati della procedura di consultazione e alla volontà espressa dai Cantoni romandi di mantenere il proprio concordato, la CDDGP ha dovuto modificare il progetto iniziale. Il 12 novembre 2010 ha adottato il Concordato sulle prestazioni di sicurezza fornite da privati, in vista della ratifica dei Cantoni. Ha inoltre raccomandato ai Cantoni di aderire a uno dei due concordati entro un termine di due anni. Il Concordato del 12 novembre 2010 disciplina le prestazioni di sicurez-
19 LMSI; RS 120
20 OSF; RS 120.72
21 Messaggio aggiuntivo del 27 ottobre 2010 concernente la modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna («LMSI II ridotta»); FF 2010 6923