Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine

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armi, di munizioni, e, in generale, di tutto ciò che può essere utile a un esercito o a una flotta» (art. 7). Se uno Stato neutrale introduce misure restrittive per il commercio di tali beni, deve applicare queste restrizioni in modo uniforme ai due belligeranti (art. 9). Secondo l’articolo 18 di detta convenzione i servizi resi in materia di polizia o di amministrazione civile non sono tuttavia considerati come atti commessi in favore di uno dei belligeranti.

Gli obblighi assunti dagli Stati neutrali in virtù del diritto internazionale sono applicabili unicamente ai conflitti armati internazionali, ovvero ai conflitti tra Stati. Uno Stato neutrale è tuttavia libero di applicare volontariamente tali obblighi anche ai conflitti interni, nell'ambito della sua politica di neutralità. In tal modo dimostra alla comunità internazionale la propria volontà e capacità di rispettare il suo obbligo generale di neutralità.

Lo Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 194523 prevede limiti all'applicazione del principio di neutralità: se il Consiglio di Sicurezza ordina o autorizza misure volte a mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale, di regola il principio di neutralità non è più applicabile e gli obblighi che ne conseguono vengono sospesi.

Infine, l'avamprogetto di legge contribuisce a garantire il rispetto del diritto internazionale e in particolare dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario (art. 1 lett. d). Il diritto internazionale disciplina le relazioni tra gli Stati e altri soggetti del diritto internazionale. Comprende diversi settori, per esempio il divieto di ricorrere alla forza per risolvere una controversia tra Stati, nonché la lotta contro il terrorismo e altri gravi reati. L'avamprogetto contribuisce inoltre a garantire il rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario (ovvero, la protezione degli esseri umani in caso di conflitti armati). Gli impegni internazionali di uno Stato possono avere diverse basi, la principale delle quali – dal punto di vista quantitativo – è costituita dai trattati internazionali. Tuttavia, alcuni obblighi internazionali fondamentali derivano dal diritto internazionale consuetudinario o dai principi generali del diritto. La lettera d riguarda quindi l'insieme degli obblighi internazionali che la Svizzera è tenuta a rispettare.

Art. 2 Campo di applicazione

Periodo introduttivo del capoverso 1

Il periodo introduttivo del capoverso 1 prevede l'applicazione dell'avamprogetto alle persone fisiche, alle persone giuridiche e alle società di persone («persone e società») che esercitano una delle attività elencate alle lettere a–e. Si può quindi trattare di società anonime, società a garanzia limitata, società in nome collettivo, fondazioni, ditte individuali o privati.

Le persone e le società cui è applicabile l'avamprogetto hanno il proprio domicilio, esercizio o sede in Svizzera o all'estero. Possono perseguire un obiettivo economico o altri tipi di obiettivi.

Il capoverso 1 lettere a–e riporta un elenco esaustivo delle attività rette dall'avamprogetto. Fissa due criteri: l'attività deve essere legata alla Svizzera e all'estero.

23 RS 0.120