Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine

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Sudafrica

Il Sudafrica dispone di una legge specifica che disciplina l'attività delle imprese di sicurezza all'estero. Questa legge, adottata dal Parlamento nel 2006 e firmata dal presidente Mbeki nel 2007, alla fine del 2010 non era ancora stata promulgata. Vieta qualsiasi forma di partecipazione a scopo di lucro a un conflitto armato. Fanno eccezione gli interventi umanitari, che però sono soggetti ad autorizzazione se si svolgono in una delle zone di crisi o di conflitto elencate nella legge.

1.7 Diritto internazionale pubblico

La Svizzera ha ratificato la Convenzione del 18 ottobre 19075 concernente i diritti e i doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra. In virtù dell’articolo 4, in combinato disposto con l’articolo 5, la Svizzera non deve tollerare che combattenti chiamati a partecipare direttamente alle ostilità vengano arruolati sul proprio territorio o da società svizzere. Tuttavia, la Convenzione è applicabile soltanto ai conflitti armati internazionali, ovvero ai conflitti armati tra Stati.

L’articolo 47 del Protocollo I alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19496 non vieta il mercenarismo, ma prevede la possibilità di rifiutare ai mercenari lo statuto privilegiato di combattenti o prigionieri di guerra. Il concetto di «mercenario» è definito all'articolo 47 paragrafo 2, che fissa sei condizioni cumulative7. Tuttavia, questa disposizione non ha grandi effetti a livello pratico, essendo troppo restrittiva. In linea generale, nei singoli casi non è possibile provare che le sei condizioni siano soddisfatte, per cui la disposizione non si applica ai collaboratori delle società che forniscono prestazioni di sicurezza private all'estero.

La Convenzione dell'ONU del 4 dicembre 1989 contro il reclutamento, l'uso, il finanziamento e l'addestramento di mercenari definisce questi ultimi in maniera molto simile all'articolo 47 del Protocollo I, incorrendo quindi nelle stesse difficoltà d'applicazione. Questa Convenzione è stata ratificata da un numero esiguo di Stati, visto che la sua efficacia è controversa. La Svizzera non l'ha ratificata. Il 16 marzo 2011, la consigliera nazionale Fässler-Osterwalder ha depositato la mozione «Adesione della Svizzera alla Convenzione dell'ONU contro il reclutamento di mercenari» (qui di seguito mozione 11.3128), che invita il Consiglio federale ad

5 RS 0.515.21

6 Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali; RS 0.518.521

7 La disposizione recita come segue: «Con il termine «mercenario» si intende ogni persona: a) che sia appositamente reclutata, localmente o all’estero, per combattere in un conflitto armato; b) che di fatto prenda parte diretta alle ostilità; c) che prenda parte alle ostilità spinta dal desiderio di ottenere un profitto personale, e alla quale sia stata effettivamente promessa, da una Parte in conflitto o a suo nome, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o corrisposta ai combattenti aventi rango e funzioni similari nelle forze armate di detta Parte; d) che non sia cittadino di una Parte in conflitto, né residente di un territorio controllato da una Parte in conflitto; e) che non sia membro delle forze armate di una Parte in conflitto; e f) che non sia stato inviato da uno Stato non Parte nel conflitto in missione ufficiale quale membro delle forze armate di detto Stato.»