Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine
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za fornite da persone o società private. Come il Concordato romando prevede un sistema di autorizzazione e non disciplina le attività svolte all'estero.
2. Commento alle singole disposizioni dell'avamprogetto
2.1 Disposizioni generali
Art. 1 Obiettivi
L'avamprogetto di legge contribuisce a proteggere alcuni interessi e principi dello Stato svizzero. Questi vengono fissati nell'articolo 1, tuttavia senza essere enumerati in ordine di importanza.
Secondo la lettera a, l'avamprogetto di legge contribuisce a preservare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Stando alla dottrina22, la sicurezza interna consiste essenzialmente in ciò che la Costituzione federale del 1848 definiva «il mantenimento della tranquillità e dell'ordine», mentre la sicurezza esterna protegge la Svizzera dalle minacce esterne, per esempio le aggressioni di altri Stati, il terrorismo, la pressione politica e il crimine organizzato. Tuttavia, i concetti di sicurezza interna ed esterna sono strettamente collegati. La LMSI prevede per esempio misure preventive contro i pericoli legati al terrorismo, allo spionaggio o all'estremismo violento.
Secondo l'articolo 1 lettera b l'avamprogetto di legge contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di politica estera della Svizzera fissati all'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101). Questa disposizione conferisce alla Confederazione una competenza globale, che include tutti gli aspetti concernenti gli «affari esteri», come la conclusione di trattati, il riconoscimento di altri Stati e le relazioni diplomatiche. L'articolo 54 capoverso 2 riporta un elenco non esaustivo dei principali obiettivi di politica estera della Confederazione, in particolare l'indipendenza e il benessere del Paese, il rispetto dei diritti dell’uomo, la democrazia e la convivenza pacifica dei popoli.
La lettera c prevede che venga preservato il principio della neutralità svizzera. La neutralità è uno strumento di politica estera del nostro Paese (art. 173 e 185 Cost.), che serve a garantire l'indipendenza dello Stato e l'inviolabilità del suo territorio. Quale contropartita, la Svizzera s'impegna a non partecipare alle guerre tra altri Stati.
Il diritto della neutralità è retto dal diritto internazionale. La Svizzera è parte alla Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente i diritti e i doveri delle Potenze e delle persone neutrali in caso di guerra per terra (RS 0.515.21; qui di seguito «Convenzione dell'Aja»).
Gli articoli 4 e 5 della Convenzione dell’Aja prevedono che le Potenze neutrali non tollerino che nel loro territorio vengano formati corpi di combattenti o aperti uffici d'arruolamento a vantaggio dei belligeranti. Il diritto internazionale vieta quindi alla Svizzera, in quanto Stato neutro, di tollerare che combattenti chiamati a partecipare direttamente a un conflitto armato internazionale vengano arruolati sul suo territorio o da società svizzere. Secondo l’articolo 6 una Potenza neutrale non è tuttavia responsabile del fatto che singoli individui passino la frontiera per mettersi al servizio di uno dei belligeranti. Una Potenza neutrale non è nemmeno «tenuta ad impedire l'esportazione o il transito, per conto di questo o quel belligerante, di
22 Jean-François Aubert e Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999, Zurigo 2003, art. 57, pag. 481.