Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine
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di beni immateriali e commercio. L’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni è la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
La legge federale del 13 dicembre 199612 sul controllo dei beni a duplice impiego ha lo scopo di instaurare un sistema di controllo di tali beni quando sono oggetto di accordi internazionali. Prevede che il Consiglio federale possa introdurre l'obbligo di autorizzazione e di dichiarazione e ordinare misure di sorveglianza in applicazione degli accordi internazionali. L’articolo 4 dell'ordinanza del 25 giugno 199713 sul controllo dei beni a duplice impiego prevede l'obbligo di notificare l'esportazione di beni che non sottostanno al regime del permesso se questi possono essere legati allo sviluppo di armi di distruzione di massa. Nei 14 giorni che seguono la notifica, i beni possono essere esportati solo con l’approvazione dell’autorità competente per il rilascio dei permessi. Quest'ultima verifica entro i termini previsti dalla legge se l'esportazione è compatibile con le disposizioni in vigore. L’autorità competente per il rilascio dei permessi è la SECO.
La legge federale del 20 giugno 199714 sulle armi disciplina in particolare l'acquisto, l'esportazione, la custodia, la fabbricazione e il commercio di armi. Prevede inoltre che l'esportazione, il transito, la mediazione a destinatari all’estero e il commercio all’estero a partire dal territorio svizzero di armi, accessori di armi o munizioni siano disciplinati dalle legislazione sul materiale bellico, se i beni in questione sono contemplati anche da questa, oppure dalla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, se i beni in questione non sono contemplati anche dalla legislazione sul materiale bellico. Le autorizzazioni per l'acquisto o il commercio di armi sono rilasciate dall'autorità cantonale competente. Chiunque intenda esportare armi in uno Stato Schengen è tenuto a informarne l'Ufficio centrale delle armi.
La legge federale del 22 marzo 200215 sugli embarghi prevede che la Confederazione possa disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico e in particolare i diritti dell'uomo. Tali misure possono per esempio limitare il traffico delle merci e dei servizi o consistere in divieti, obblighi di autorizzazione o di notificazione. Il Consiglio federale è competente per emanare tali misure sotto forma di ordinanze. Per esempio, l'ordinanza del 30 marzo 201116 che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia vieta di fornire e acquisire materiale d'armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne, nonché di mettere a disposizione mercenari armati. La SECO è l'organo di controllo competente per sorvegliare l'esecuzione del divieto di fornire materiale d'armamento e altri materiali connessi.
Il Codice penale17 reprime determinati reati che possono interessare le attività delle società di sicurezza (art. 271, 299, 300 e 301 CP). Inoltre, alcune disposizioni del Codice penale militare del 13 giugno 192718 potrebbero applicarsi al personale di società di sicurezza qualora siano soddisfatte determinate condizioni personali (art. 3 e segg. CPM). Il CPM reprime anche determinati reati commessi contro la difesa nazionale, la forza difensiva del Paese o il diritto delle genti in caso di conflitto armato. A questo proposito, va menzionato l'articolo 94 CPM, che prevede una sanzione penale contro i cittadini svizzeri che si arruolano in un
12LBDI; RS 946.202
13OBDI; RS 946.202.1
14LArm; RS 514.54
15LEmb; RS 946.231
16 RS 946.231.149.82
17 CP; RS 311.0
18 CPM; RS 321.0