Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine

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Capoverso 1 lettera b

L'avamprogetto si applica alle persone e società che forniscono, in Svizzera, una prestazione in rapporto con una prestazione di sicurezza privata fornita all’estero, ovvero l’assunzione o la formazione di personale di sicurezza per prestazioni di sicurezza private all'estero nonché la messa a disposizione di personale di sicurezza a una persona o una società che offre prestazioni di sicurezza private all'estero (art. 4 lett. c).

Il criterio del collegamento con la Svizzera è soddisfatto se la prestazione in rapporto con una prestazione di sicurezza è fornita nel nostro Paese. Non è necessario che il Paese cui sono destinate le prestazioni di sicurezza private fornite dal pertinente personale sia già determinato.

La ricerca del personale di sicurezza può essere eseguita attraverso annunci sui giornali o su Internet. L’assunzione è considerata effettuata in Svizzera se una parte fondamentale dell’attività di selezione è svolta nel nostro Paese, per esempio se la società vi organizza i colloqui di assunzione o vi conclude i contratti di lavoro. La persona o la società deve avere lo scopo di assumere o formare personale di sicurezza appositamente per l'esecuzione di prestazioni di sicurezza private all'estero. L'avamprogetto non si applica in caso di assunzione e formazione di personale di sicurezza per l'esecuzione di prestazioni di sicurezza private in Svizzera.

La formazione deve essere svolta in Svizzera, per esempio presso un centro di formazione o in un campo di allenamento. Può riguardare tecniche di attacco o di difesa nell'ambito di un conflitto armato, tecniche di legittima difesa e di sopravvivenza, uso delle armi nonché alcune nozioni in materia di diritto internazionale e di lotta contro la corruzione.

L'avamprogetto si applica anche alle persone e alle società che mettono a disposizione, a titolo d’intermediario o direttamente, personale di sicurezza presso società che forniscono prestazioni di sicurezza private all'estero. In questo capoverso è disciplinato per esempio il caso di una società che ha a disposizione in Svizzera personale di sicurezza che potrebbe essere messo al servizio di una società operante all'estero.

Capoverso 1 lettera c

L'avamprogetto di legge sarà applicabile alle persone o società che costituiscono, gestiscono, dirigono o stabiliscono in Svizzera la sede di società che forniscono prestazioni di sicurezza private o prestazioni in rapporto con queste ultime, ai sensi dell’articolo 4 lettera c.

Il criterio del collegamento con la Svizzera è soddisfatto se tali attività vengono svolte nel nostro Paese. Può per esempio trattarsi di persone o società con sede in Svizzera che dirigono dal nostro Paese società costituite all'estero allo scopo di fornirvi prestazioni di sicurezza private.

Capoverso 1 lettera d

Questa disposizione prevede che l'avamprogetto è applicabile alle persone e alle società che dalla Svizzera controllano società che forniscono prestazioni di sicurezza private o prestazioni in rapporto con queste ultime ai sensi dell’articolo 4 lettera c.

La disposizione concerne l'acquisto di partecipazioni finanziarie in società di sicurezza operanti all'estero. Il criterio del collegamento con la Svizzera è soddisfatto se la persona o società che acquista le partecipazioni finanziarie ha la propria sede o il proprio esercizio nel