Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

Capoverso 1 lettera a

L'avamprogetto è applicabile alle persone e alle società che dalla Svizzera forniscono prestazioni di sicurezza private all'estero. Il concetto di «prestazione di sicurezza privata» è definito all'articolo 4 lettere a e b.

La prestazione è considerata fornita dalla Svizzera non soltanto quando la persona o la società ha il proprio domicilio, sede o esercizio nel nostro Paese, ma anche se una persona o una società straniera organizza dalla Svizzera – per esempio per il tramite di una società con sede nel nostro Paese – una prestazione di sicurezza privata che sarà fornita all'estero.

L'espressione «all'estero» si riferisce al territorio nazionale di uno Stato che non sia la Svizzera. Tuttavia, l'articolo 3 ne restringe la portata, prevedendo deroghe al campo di applicazione della legge se la persona o società esercita dalla Svizzera alcune attività sul territorio sottoposto al campo di applicazione dell'Accordo del 21 giugno 199924 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) oppure al campo di applicazione della Convenzione del 4 gennaio 196025 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS; cfr. art. 3 qui di seguito).

Fatte salve le deroghe previste dall'articolo 3, il concetto di «estero» include anche le acque territoriali degli Stati confinanti e il mare aperto. Infatti, nell'ultimo periodo il mercato della sicurezza si è anche specializzato nella fornitura di prestazioni di sicurezza private agli armatori in mare, per proteggerli dagli atti di pirateria26. L'espressione «all'estero» va quindi interpretata tenendo conto di questi sviluppi.

Secondo la legge federale del 23 settembre 195327 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera sono navi svizzere le navi iscritte nel registro del naviglio svizzero (art. 2 LNM). L'articolo 4 LNM prevede inoltre che in alto mare, a bordo delle navi svizzere, sia applicabile soltanto il diritto federale svizzero; nelle acque territoriali, invece, il diritto svizzero è applicabile a meno che lo Stato rivierasco non dichiari esclusivamente applicabile la sua legge nazionale. In base alla giurisprudenza e alla dottrina, l'alto mare è considerato territorio estero (le acque territoriali vanno ovviamente considerate territorio estero). Una nave che batte bandiera svizzera non rappresenta un «pezzo di territorio» svizzero28. Secondo il «principio della bandiera», il diritto svizzero è applicabile in alto mare su qualsiasi nave battente bandiera svizzera. Tuttavia, una prestazione di sicurezza fornita in alto mare è considerata fornita all'estero.

Una società armatrice svizzera che gestisce navi battenti bandiera svizzera normalmente non dispone di personale armato per proteggere le proprie navi dai pirati. A tale scopo, incarica società specializzate, generalmente estere, che garantiscono la protezione delle navi nelle zone a rischio. Se queste hanno sede in Svizzera, è applicabile il presente avamprogetto.

24 RS 0.142.112.681

25 RS 0.632.31

26 Rapporto dell'UFG del 30 dicembre 2010, cap. 4.2.1.1.

27 LNM; RS 747.30

28 Messaggio 07.095 del 7 dicembre 2007 concernente la ratifica di una Convenzione e la modifica di una Convenzione nonché l'adesione a due Protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima.