Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine

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confronti delle autorità svizzere, nella misura in cui abbia beneficiato di un diritto di libera circolazione riconosciuto da tali accordi32.

Ovviamente gli obiettivi dell'avamprogetto, ovvero contribuire a preservare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, a realizzare gli obiettivi di politica estera della Svizzera, a preservarne la neutralità e a garantire il rispetto del diritto internazionale, costituiscono seri motivi legittimi in grado di giustificare limitazioni della libera prestazione di servizi. Tuttavia, per essere giustificate ai sensi dell'ALC e della Convenzione AELS, le misure legislative introdotte dalla Svizzera devono essere oggettivamente proporzionate agli obiettivi che perseguono33. L'obbligo di dichiarare tutte le attività di sicurezza e il divieto di esercitare tali attività almeno per i 14 giorni successivi a tale dichiarazione costituiscono limitazioni della libera prestazione di servizi che, nel caso delle prestazioni di sicurezza riportate ai numeri 1–6 dell'articolo 4 lettera a dell'avamprogetto, non sono considerate proporzionate agli obiettivi perseguiti. Infatti, visto il basso rischio di minacce alla sicurezza e alla neutralità della Svizzera causate da tali prestazioni e vista l'assenza di un reale rischio di ostilità e di violazioni gravi dei diritti dell’uomo sul territorio degli Stati dell'UE/AELS, simili limitazioni della libera prestazione di servizi andrebbero oltre ciò che è necessario per realizzare gli obiettivi dell'avamprogetto.

In virtù del principio della proporzionalità, l'avamprogetto prevede quindi deroghe alla sua applicazione, nel caso delle prestazioni di sicurezza seguenti, definite all’articolo 4 lettera a numeri 1–6: protezione di persone, custodia e sorveglianza di immobili, protezione di valori materiali e immateriali e del loro trasferimento, protezione di dati e del loro trattamento, gestione di centrali d'allarme, di intervento e di sicurezza nonché servizi d'ordine in caso di eventi. Per le stesse ragioni, queste deroghe sono state estese alle persone o società che forniscono, in Svizzera, prestazioni in rapporto con la fornitura di una prestazione di sicurezza privata ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1, sul territorio che rientra nel campo di applicazione dei suddetti accordi, nonché alle persone o società che costituiscono, stabiliscono, gestiscono, dirigono o controllano una società che fornisce prestazioni ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 o capoverso 2 lettera a.

Invece, se la prestazione di sicurezza privata da fornire sul territorio degli Stati membri dell'UE/AELS non corrisponde a quelle definite all'articolo 4 lettera a numeri 1–6, l'articolo 3 non prevede deroghe al campo di applicazione della legge. Infatti, prestazioni quali le misure di coercizione, la guardia di detenuti, il sostegno operativo a forze armate, la gestione di sistemi d'arma o le attività di spionaggio possono compromettere gli interessi della Svizzera, in particolare per quanto concerne la neutralità. In questi casi è quindi giustificata una restrizione alla libera prestazione di servizi.

Art. 4 Definizioni

Articolo 4 lettera a: «prestazione di sicurezza»

La definizione comprende un elenco non esaustivo. La prestazione di sicurezza può essere armata o non armata. Il concetto comprende in particolare le seguenti attività:

- la protezione di persone;

32 DTF 136 II 241

33 Cfr. p. es. DTF 131 V 390 e 131 V 209