Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine

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- la custodia di immobili, per esempio la custodia armata di edifici o terreni, o la loro sorve-

glianza (servizio di ronda);

- la protezione di valori materiali (protezione di beni mobili) o immateriali (p. es. protezione

di reti elettroniche nel settore bancario) e del loro trasferimento;

- la protezione di dati e del loro trattamento (p. es. la protezione di sistemi informatici);

- la gestione di centrali d'allarme, d'intervento e di sicurezza;

- i servizi d'ordine in caso di eventi, per esempio durante un concerto;

- le misure nei confronti di persone, ovvero il controllo, il fermo o la perquisizione di perso-

ne, locali o contenitori, quali i veicoli (cfr. art. 6 della legge del 20 marzo 200834 sulla coercizione);

- la guardia, la custodia, il trasporto e l'interrogatorio di detenuti, la gestione di carceri;

- il sostegno operativo o logistico a forze armate o di sicurezza, nella misura in cui non sia

fornito nel quadro di una partecipazione diretta alle ostilità secondo l’articolo 6 capoverso 1. Le forze di sicurezza possono essere le forze di polizia di uno Stato. Il sostegno può essere fornito in caso di disordini interni, sommosse o atti isolati e sporadici di violenza oppure altri atti analoghi (cfr. art. 1 par. 2 del Protocollo II alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194935). La prestazione deve avere un legame con i compiti di competenza di forze armate o di sicurezza. Per sostegno operativo s'intende per esempio la messa a disposizione di personale di sicurezza armato a un altro Stato che deve far fronte a manifestazioni della popolazione o altri disordini interni. Il concetto di «sostegno logistico» riguarda per esempio un aiuto nel settore della sicurezza nel caso di una situazione di necessità (p. es. afflusso di rifugiati in un altro Stato), la manutenzione del materiale bellico di uno Stato o la gestione del suo sistema di comunicazione al di fuori di un conflitto armato. La gestione dei servizi di lavanderia delle forze armate non costituisce invece un sostegno logistico ai sensi dell'avamprogetto, dal momento che non presenta un legame sufficientemente stretto con i compiti di tali forze;

- la gestione e la manutenzione di sistemi d’armi (p. es. un sistema di difesa contro gli at-

tacchi aerei);

- la consulenza o la formazione di personale delle forze armate o di sicurezza;

- le attività di informazione, spionaggio e controspionaggio.

Articolo 4 lettera b: «prestazione di sicurezza privata»

Una prestazione di sicurezza è definita «privata» quando è fornita da una persona privata o una società privata rientrante nel campo di applicazione della legge (art. 2).

Articolo 4 lettera c: «prestazione in rapporto con una prestazione di sicurezza»

Il concetto di «prestazione in rapporto con una prestazione di sicurezza» comprende l’assunzione o la formazione di personale di sicurezza per fornire prestazioni di sicurezza private all'estero nonché la messa a disposizione, a titolo di intermediario o direttamente, di personale di sicurezza a una persona o una società che offre prestazioni di sicurezza all'estero. Questa definizione è esaustiva. Come indicato nel commento all'articolo 2 capoverso 1

34 LCoe; RS 364

35 Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali; RS 0.518.522