Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine

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nostro Paese. La società controllata può trovarsi in Svizzera o all'estero. L'articolo 5 fissa le condizioni necessarie per considerare una società controllata.

Capoverso 1 lettera e

L'avamprogetto è applicabile alle persone o società che prendono parte diretta alle ostilità.

Il concetto di «partecipazione diretta alle ostilità» è definito all'articolo 4 lettera d e riguarda atti specifici commessi da una persona nell'ambito della condotta delle ostilità tra le parti di un conflitto armato. Deve avere un collegamento con la Svizzera (cfr. art. 6 cpv. 1 qui di seguito).

Articolo 2 capoverso 2

L'avamprogetto di legge è inoltre applicabile alle autorità federali che delegano a società di sicurezza l'esecuzione di determinati compiti di protezione all'estero oppure che ricorrono ai servizi di simili società nell'ambito di un mandato (cfr. cap. 2.7).

L'impiego di una società di sicurezza per l'esecuzione di compiti di protezione in Svizzera non rientra nel campo di applicazione dell'avamprogetto. Questo non si applica nemmeno se l'autorità federale ricorre a privati in qualità di ausiliari che sono considerati semplici esecutori dell'autorità e non hanno alcuna autonomia o potere decisionale29.

Art. 3 Deroga al campo di applicazione

L'articolo 3 introduce deroghe all'applicazione dell'avamprogetto per determinate prestazioni di sicurezza private fornite dalla Svizzera sugli altri territori sottoposti al campo di applicazione dell'ALC30 o della Convenzione AELS31. I territori in questione sono quelli dei 27 Stati membri dell'Unione europea, compresi i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera, le isole Canarie, Ceuta e Mellila, Gibilterra e le isole Åland (cfr. l'art. 24 ALC, che fa implicitamente riferimento all'art. 299 del trattato che istituisce la Comunità europea, sostituito, dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dall'art. 52 del trattato sull'Unione europea e dagli art. 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), nonché i territori degli Stati membri dell'AELS, ovvero l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia (cfr. art. 58 A-ELS).

Queste deroghe hanno l'obiettivo di tutelare la libera prestazione di servizi come prevista dall'ALC e dalla Convenzione AELS. In base a questi accordi, un prestatore di servizi – comprese le società – gode del diritto di fornire sul territorio dell'altra parte contraente un servizio per una prestazione di durata non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per un anno civile (art. 5 par. 1 ALC). Tali accordi vietano qualsiasi restrizione a queste prestazioni di servizi transfrontaliere (art. 17 lett. a Allegato I ALC), con riserva in particolare delle disposizioni legislative di ciascuna parte contraente giustificate da seri motivi di interesse generale (art. 22 par. 4 Allegato I ALC). Il fatto che un prestatore di servizi sia di nazionalità svizzera (o che una società sia costituita secondo il diritto svizzero) non gli impedisce di invocare le disposizioni dell'ALC e della Convenzione AELS relative alla libera prestazione di servizi nei

29UFG, Guida legislativa (in francese e in tedesco), guida pratica per l'elaborazione della legislazione federale, 3a ed., Berna 2007.

30 RS 0.142.112.681

31 RS 0.632.31