Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine

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con la prassi svizzera in materia di neutralità in generale e con il diritto sull’esportazione di materiale bellico in particolare. In altri termini, il concetto di «zona di crisi o di conflitto» non include le regioni in cui il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha ordinato o autorizzato misure di mantenimento o ristabilimento della pace e della sicurezza internazionali. Questa definizione è diversa rispetto a quella dell’articolo 4 lettera d concernente la partecipazione diretta alle ostilità, che invece si fonda sulle Convenzioni di Ginevra. Tale distinzione è frutto di una scelta deliberata.

Secondo il numero 2, il concetto di «zona di crisi o di conflitto» riguarda anche una zona di tensioni o disordini interni che non sono considerati conflitti armati (cfr. art. 1 par. 2 del Protocollo II). Può trattarsi di una regione o di un Paese in cui sono attivi movimenti separatisti oppure di Stati sprovvisti di strutture statali operative o che dispongono di strutture statali fortemente indebolite, per esempio quando le principali istituzioni statali o le forze armate o di sicurezza sono parzialmente o totalmente inesistenti.

Secondo il numero 3 si definiscono infine «zona di crisi o di conflitto» anche le regioni o gli Stati in cui vengono violati i diritti dell'uomo. Tuttavia, si deve trattare di violazioni sistematiche e gravi. È il caso per esempio della violazione del divieto della tortura e di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 della Convenzione del 4 novembre 195038 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e art. 7 del Patto internazionale del 16 dicembre 196639 relativo ai diritti civili e politici) oppure della prassi di uno Stato di pronunciare la pena capitale per delitti minori.

Art. 5 Controllo di una società

L'articolo 5 fissa le condizioni necessarie per considerare una società controllata. L’enumerazione delle condizioni ha carattere alternativo.

Le disposizioni dell'articolo 5 lettere a–c si basano sull'articolo 963 del disegno di modifica del Codice delle obbligazioni (D-CO)40.

In relazione con l'obbligo di allestimento di un conto annuale consolidato, l'articolo 963 D-CO stabilisce quando si ritiene che una persona giuridica controlli un'altra società ai sensi della legge. Per quanto riguarda l’obbligo di consolidamento, la vigente disposizione dell'articolo 663e del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) si basa sul principio del «controllo effettivo della società» esercitato da una direzione unica. Visto che nella pratica è pressoché impossibile dimostrare che esista un tale controllo, l’articolo 963 D-CO rinuncia a tale criterio, basandosi esclusivamente sul più generale «principio del controllo», ovvero la possibilità di controllare l’impresa. Tale principio è stato ripreso nella nuova legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero, che è volta a disciplinare l'intero settore della fornitura di prestazioni di sicurezza e il cui campo di applicazione è molto esteso. Perché la legge sia considerata applicabile è pertanto sufficiente che una società che fornisce prestazioni di sicurezza all’estero abbia la possibilità di controllare un’altra società. Peraltro è stato necessario estendere il campo di applicazione dell’articolo 963 D-CO, troppo ristretto, visto che riguarda esclusivamente le persone giuridiche (corporazioni e istituti di diritto pubblico e di

38CEDU; RS 0.101

39 RS 0.103.2

40 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (FF 2008 1321, in particolare pag. 1450 e seg.); Disegno di modifica del Codice delle obbligazioni (FF 2008 1477, in particolare pag. 1525).