Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine
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lettera b, il personale di sicurezza deve essere assunto o formato appositamente per l'esecuzione di prestazioni di sicurezza private all'estero. Questa disposizione non riguarda invece l’assunzione di personale per eseguire compiti amministrativi in Svizzera.
Articolo 4 lettera d: «partecipazione diretta alle ostilità»
Per «partecipazione diretta alle ostilità» s'intende una partecipazione diretta alle ostilità condotte nel quadro di un conflitto armato all'estero ai sensi delle Convenzioni di Ginevra36 e dei Protocolli aggiuntivi I e II. Il presente avamprogetto propone d'interpretare questo concetto sulla base di tali strumenti, rinunciando quindi a una definizione più precisa, visto che si tratta di un termine già noto nell'ambito del diritto internazionale. L'applicazione del termine «conflitto» ai sensi delle Convenzioni di Ginevra implica che le misure coercitive decise dall'ONU sono incluse nel concetto di «partecipazione diretta alle ostilità».
Nel diritto internazionale umanitario, il termine «conflitto armato» riguarda da un lato i conflitti armati internazionali tra due o più Stati e dall'altro i conflitti armati non internazionali tra forze armate di uno Stato parte al conflitto e gruppi armati di un'altra parte non statale implicata nel conflitto. Il concetto di «ostilità» si riferisce al ricorso collettivo delle parti del conflitto a metodi e mezzi per nuocere al nemico. Si tratta degli attacchi militari o delle operazioni di combattimento tra le parti del conflitto.
Ai sensi delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi I e II, il concetto di «partecipazione diretta» alle ostilità riguarda il coinvolgimento individuale di una persona nelle ostilità. Questo concetto si riferisce ad atti specifici compiuti da una persona durante la condotta delle ostilità tra le parti di un conflitto armato. È stato oggetto di una guida interpretativa del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)37, volta a stabilire quando una persona partecipa direttamente alle ostilità e di conseguenza perde la protezione conferitale dal diritto internazionale umanitario contro gli attacchi diretti.
In altri termini, il concetto di «partecipazione diretta alle ostilità» riguarda le attività di mercenarismo. Tuttavia, si preferisce non ricorrere a tale termine, poiché rinvia al Protocollo I e alla Convenzione dell'ONU del 4 dicembre 1989 contro il reclutamento, l'uso, il finanziamento e l'addestramento di mercenari. Come esposto al capitolo 1.7, queste normative non sono applicabili agli impiegati di una società che fornisce prestazioni di sicurezza private all’estero.
Articolo 4 lettera e: «zona di crisi o di conflitto»
Questa disposizione definisce il concetto di «zona di crisi o di conflitto», ricorrendo a criteri generali e astratti non cumulativi. Il termine «zona» si riferisce non soltanto a uno Stato, ma anche a una determinata regione di uno Stato quando solo una parte del suo territorio si trova in una situazione di crisi o di conflitto.
Secondo il numero 1, per «zona di crisi o di conflitto» s’intende una regione o uno Stato in cui è in atto un conflitto armato internazionale o interno. Questo concetto riguarda soltanto le regioni o gli Stati teatro di un conflitto. Ai sensi di questa disposizione, se un conflitto riguarda due Stati, ma si svolge solo in un Paese, soltanto quest’ultimo è considerato una zona di crisi o di conflitto. L'utilizzo del termine «conflitto armato internazionale o interno» è coerente
36 RS 0.518.12; RS 0.518.23; RS 0.518.42; RS 0.518.51
37 Cfr. la Guida interpretativa del CICR sul concetto di partecipazione diretta alle ostilità nel diritto internazionale umanitario, disponibile in francese al seguente indirizzo: http://www.icrc.org/fre/resources/documents/publication/p0990.htm