Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine
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diritto privato). Per questo motivo, la disposizione dell'articolo 5 dell'avamprogetto è stata integrata con le persone fisiche e le società ai sensi dell'articolo 2 dello stesso. L'articolo 2 dell'avamprogetto comprende inoltre anche le società di persone (società semplici, società in accomandita e società in nome collettivo), poiché anche queste possono controllare un'altra società che offre prestazioni di sicurezza all'estero.
Una società è ritenuta controllata se una persona fisica o giuridica o una società di persone dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell'organo supremo (nel caso delle SA in seno all'Assemblea Generale). Il controllo è dato anche quando una persona fisica o una società ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell'organo superiore di direzione o di amministrazione (nel caso delle SA il Consiglio d'amministrazione), o quando, in virtù dello statuto, dell'atto di fondazione, di un contratto (p. es. patti parasociali, società di persone) o di altri strumenti è possibile esercitare un'influenza dominante.
L'articolo 5 capoverso 2 lettere a–c dell'avamprogetto riprende l'articolo 6 capoverso 3 lettere a–c della legge federale del 16 dicembre 198341 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Questa disposizione disciplina il controllo di società di persone che forniscono prestazioni di sicurezza all'estero. Nel caso di società di persone senza personalità giuridica il patrimonio della società è di proprietà comune dei soci e tutti vi hanno accesso. Nelle società che forniscono prestazioni di sicurezza, tali valori patrimoniali sono rappresentati dal materiale specificatamente necessario per l'esercizio dell'attività (p. es. veicoli, armi, edifici per la formazione ecc.). Anche le società di sicurezza che dispongono di tale materiale all’estero sono soggette al presente avamprogetto. Il controllo di una società in nome collettivo è presunto se una o più persone (fisiche) sono soci illimitatamente responsabili (art. 5 cpv. 2 lett. a). Per soci illimitatamente responsabili s'intende ciascun socio di una società in nome collettivo (cfr. art. 552 cpv. 1 CO) nonché, nel caso delle società in accomandita, ciascun accomandatario (art. 594 cpv. 1 e 2 CO). Questi soci hanno una responsabilità personale e illimitata nel caso di debiti sociali.
La disposizione dell'articolo 5 capoverso 2 lettera b dell'avamprogetto ne estende l’applicazione ai soci accomandanti (persone fisiche o giuridiche o società commerciali) che hanno una responsabilità limitata, ma che sono anch’essi proprietari del patrimonio della società.
Il socio accomandante controlla la società in accomandita quando mette a sua disposizione mezzi finanziari che superano un terzo dei mezzi propri complessivi di tale società.
L’articolo 5 capoverso 2 lettera c dell’avamprogetto fa riferimento ai casi in cui una persona o una società mette a disposizione di una società di persone che fornisce prestazioni di sicurezza o dei suoi soci illimitatamente responsabili mezzi finanziari rimborsabili – p. es. sotto forma di prestiti. Perché la società venga ritenuta controllata, questi mezzi finanziari devono superare la metà della differenza tra gli attivi della società e i suoi debiti (capitale di terzi) verso terzi che non forniscono prestazioni di sicurezza.
41 LAFE; RS 211.412.41