Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine

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il divieto previsto all'articolo 6 capoverso 1 non è applicabile. Una soluzione diversa provocherebbe infatti difficoltà d'attuazione. Tuttavia, il cittadino svizzero può essere perseguito in Svizzera per i crimini eventualmente commessi nell'ambito di un conflitto armato.

Come si evince dalla Guida interpretativa del CICR, gli atti qui di seguito possono essere considerati una partecipazione diretta alle ostilità.

- Combattere nelle forze armate di uno Stato coinvolto in un conflitto armato (invece, far

parte del personale sanitario e religioso delle forze armate di uno Stato coinvolto in un conflitto non costituisce una partecipazione diretta alle ostilità).

- Combattere per un gruppo armato organizzato non statale coinvolto in un conflitto armato

non internazionale.

- Difendere il personale militare e altri obiettivi militari contro attacchi nemici (invece, la

protezione del personale militare e di obiettivi militari esclusivamente contro atti criminali o di violenza non legati alle ostilità rientra nella sfera del mantenimento dell'ordine o della legittima difesa).

- Trasportare munizioni in veste di personale di sicurezza fino a una zona di tiro sulla linea

del fronte (invece, trasportare munizioni dalla fabbrica al porto, da cui poi sono imbarcate per raggiungere un deposito in una zona di crisi o conflitto, non presenta un legame sufficientemente stretto con le operazioni militari in corso tale da essere considerato una partecipazione «diretta» alle ostilità).

Le violazioni dell'articolo 6 capoverso 1 sono sanzionate con una pena detentiva fino a tre anni (art. 19).

Articolo 6 capoverso 2

In virtù dell'articolo 2 lettera a i cittadini svizzeri sono esentati dal divieto se sono autorizzati a partecipare alle ostilità dalla legge o dalle autorità svizzere competenti. Questa disposizione si applica per esempio alle partecipazioni a operazioni di mantenimento della pace svolte dalle Nazioni Unite.

Il capoverso 2 lettera b prevede che il divieto non sia applicabile nemmeno ai cittadini stranieri se sono obbligati a prender parte a un conflitto dallo Stato di cui sono cittadini – per esempio se vi hanno effettuato il servizio militare obbligatorio –, a condizione che tale obbligo sia compatibile con il diritto svizzero. Questa disposizione non prevede tuttavia alcuna deroga per i cittadini stranieri che partecipano direttamente alle ostilità al fianco dei loro concittadini, per esempio durante un'insurrezione contro un regime totalitario. Infatti, in virtù dei principi di non intervento e di non ricorso alla forza nelle relazioni internazionali, gli Stati non possono tollerare che dal proprio territorio nazionale siano organizzate o incoraggiate azioni armate svolte all'estero. Sulla base di tale principio la Svizzera non può quindi tollerare che cittadini stranieri partecipino direttamente dal suo territorio ad atti di ribellione contro uno Stato in cui è in corso una rivoluzione.

Articolo 6 capoverso 3

L'articolo 6 capoverso 3 estende il campo di applicazione dell'articolo 6 capoverso 1, vietando anche alcune attività che non soddisfano tutte le condizioni per essere qualificate come partecipazione diretta alle ostilità, ma che mostrano uno stretto legame con una tale partecipazione.