Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/39: Avamprogetto di legge sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero · 46 pagine

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2.2 Divieti e obbligo di rispetto del Codice di condotta internazionale

Art. 6 Partecipazione diretta alle ostilità

Articolo 6 capoverso 1

In virtù dell’articolo 6 capoverso 1 dell’avamprogetto qualsiasi partecipazione diretta alle ostilità è vietata.

Conformemente alla definizione dell'articolo 4 lettera d, il divieto ex lege dell'articolo 6 è applicabile alla partecipazione diretta alle ostilità nel quadro di un conflitto armato all'estero ai sensi delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli aggiuntivi I e II. Pertanto è vietata anche la partecipazione diretta alle ostilità nell'ambito di misure coercitive disposte dall'ONU. In base a questa definizione, tale divieto va volutamente oltre quanto richiesto dal principio della neutralità.

Il concetto di «partecipazione diretta alle ostilità» riguarda atti specifici commessi da una persona durante la condotta delle ostilità tra le parti di un conflitto armato. Secondo la Guida interpretativa del CICR, esiste una partecipazione diretta alle ostilità se sono soddisfatti i seguenti criteri:

a. L'atto commesso deve causare danni di una certa portata. La condizione è soddisfatta se

l'atto è in grado di pregiudicare le operazioni militari o la capacità militare di una parte coinvolta nel conflitto oppure se può causare perdite di vite umane, ferite e danni a persone o beni protetti contro gli attacchi diretti. Per raggiungere la soglia di danneggiamento prevista, è sufficiente che sussista una probabilità oggettiva che l’atto produca tali effetti.

b. Perché un atto specifico costituisca una partecipazione diretta, è necessario un nesso di

causalità sufficientemente stretto tra questo e gli effetti dannosi che produce. Questa condizione è realizzata se è possibile ritenere che l'atto in questione possa causare direttamente a una parte coinvolta nel conflitto effetti dannosi che raggiungano la soglia di danneggiamento prevista. Più precisamente, secondo il CICR deve esistere un rapporto di causalità diretto tra l'atto commesso e gli effetti dannosi che possono risultare da tale atto o da un'operazione collettiva di cui l'atto in questione è parte integrante.

c. L'atto deve essere legato a uno stato di belligeranza. Questa condizione è realizzata se

l'atto è destinato appositamente a causare effetti dannosi a favore di una parte coinvolta nel conflitto e a danno dell'altra.

Perché il divieto dell’articolo 6 capoverso 1 sia applicabile non è necessario che la persona in questione partecipi alle ostilità allo scopo di ottenere un vantaggio personale o una remunerazione. Nemmeno le ragioni politiche o ideali della sua partecipazione sono determinanti.

La partecipazione diretta alle ostilità deve avere un collegamento con la Svizzera. Questo è dato quando la persona in questione vi esegue atti specifici nell'ambito della condotta delle ostilità, per esempio piratando dal nostro Paese il sistema informatico o di comunicazione militare di una parte coinvolta nel conflitto, in maniera da sostenere direttamente le operazioni di combattimento di un'altra parte belligerante. Un tale collegamento esiste anche se la persona organizza in Svizzera la propria partecipazione diretta alle ostilità, per esempio rispondendo a un annuncio di reclutamento in Internet, preparando la propria partenza all'estero oppure acquistando un biglietto aereo. Invece non esiste alcun collegamento con il nostro Paese se un cittadino di nazionalità svizzera decide, durante un soggiorno o un viaggio all'estero, di partecipare a un conflitto armato sostenendo una delle parti. In questo caso